Il PVC consegnato all’amministratore giudiziario non integra la conoscenza dell’atto se non è verificata la titolarità dei poteri di rappresentanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 1868 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, che richiama il processo verbale di constatazione, è conforme all’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 solo quando il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto richiamato. Tale conoscenza deve essere riferita alla persona che riveste la qualifica di legale rappresentante della società, non essendo sufficiente la consegna del PVC all’amministratore giudiziario, a meno che non sia verificato che la sua nomina abbia determinato la decadenza o la sostituzione dell’organo amministrativo. Il giudice di merito è tenuto ad accertare l’effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al consegnatario e la concreta conoscibilità del documento, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità in tema di conoscibilità con l’ordinaria diligenza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società e ai soci un avviso di accertamento con cui contestava l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate a giustificare provvidenze pubbliche ricevute per la realizzazione di un impianto produttivo. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, confermando integralmente la pretesa impositiva.
Nel giudizio di appello, i contribuenti eccepivano, tra l’altro, la nullità dell’avviso per violazione dell’obbligo di motivazione, deducendo che il processo verbale di constatazione, richiamato per relationem nell’atto impositivo, non era stato allegato né portato a loro conoscenza, essendo stato consegnato all’amministratore giudiziario della società e non al legale rappresentante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando i motivi di ricorso, ha ritenuto fondato il secondo motivo, riguardante la violazione dell’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e il vizio di motivazione, con conseguente assorbimento delle restanti censure.
I giudici di legittimità hanno precisato che, sebbene non sia necessaria l’allegazione del processo verbale di constatazione all’avviso di accertamento quando questo sia già stato portato a conoscenza del contribuente, nel caso di specie era proprio tale conoscenza a essere contestata. I ricorrenti avevano, infatti, dedotto che il PVC era stato consegnato all’amministratore giudiziario, senza che la sua nomina comportasse automaticamente la decadenza dell’organo assembleare.
La Corte ha rilevato che il giudice di seconde cure si era limitato a richiamare il principio di diritto senza compiere alcuna concreta verifica sui seguenti profili: l’effettiva esistenza di poteri di rappresentanza in capo al consegnatario del PVC; l’eventuale effetto della nomina dell’amministratore giudiziario sull’organo amministrativo; la concreta conoscenza o conoscibilità dell’atto da parte dei contribuenti con l’ordinaria diligenza; l’eventuale riproduzione dei contenuti essenziali del PVC nell’avviso.
La Suprema Corte ha quindi enunciato il principio per cui la motivazione per relationem è legittima solo se il legale rappresentante della società abbia avuto conoscenza dell’atto richiamato, atteso che la nomina dell’amministratore giudiziario non determina di per sé la decadenza degli organi societari. La verifica di tali circostanze è essenziale per accertare che il contribuente abbia potuto adeguatamente spiegare le proprie difese, con riflessi anche sulla posizione dei soci.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà procedere a una nuova verifica dei profili evidenziati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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