Utili extracontabili e motivazione apparente: cassata decisione su socio società ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 17517 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, non contrastando essa con il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è il maggior reddito accertato induttivamente verso la società, bensì la ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Una volta operante la presunzione, spetta al contribuente la prova contraria della mancata distribuzione degli utili, ovvero della propria estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. La presunzione non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica ed estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine, operando il principio del divieto di abuso del diritto. È affetta da motivazione apparente, e come tale censurabile in sede di legittimità, la decisione che non chiarisca se la società partecipante sia soggetto effettivo di imposizione autonoma ovvero mero soggetto interposto.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una persona fisica, socio all’80% di una holding, a sua volta titolare dell’intero capitale di una società di capitali sottoposta a verifica fiscale, un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione IRPEF per il 2013, sul presupposto dell’incasso di utili fuori bilancio. La verifica aveva contestato l’indeducibilità di alcuni costi; il procedimento di accertamento con adesione non andava a buon fine.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale, chiedendo anche la sospensione del processo per la pregiudizialità rispetto all’impugnazione dell’avviso notificato alla società partecipata. La domanda veniva respinta in primo e in secondo grado. Il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, è stato discusso in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Secondo un recente arresto richiamato dalla Corte, nel processo tributario, quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., della causa dipendente solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado. Una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.: il giudice può attendere la stabilizzazione della pronuncia oppure proseguire, con valutazione prognostica. Nella specie i giudici di merito avevano correttamente qualificato come facoltativa la sospensione, essendo già intervenute pronunce di primo e secondo grado; la questione è divenuta comunque irrilevante per effetto del simultaneus processus realizzatosi in sede di legittimità.

Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e superabile solo con la prova contraria. Il contribuente non è dispensato dall’onere dimostrativo per la sola allegazione della mancata prova di un valido accertamento verso la società: deve provare la mancata distribuzione, l’accantonamento o il reinvestimento degli utili, se non l’inesistenza a monte del loro conseguimento, stante l’autonomia dei giudizi. La presunzione è però superata dalla dimostrazione, anche solo dell’estraneità assoluta del socio alla gestione e alla vita societaria, venendo meno la massima di comune esperienza su cui si fonda. Nel caso concreto il ricorrente non aveva offerto alcuna prova di segno contrario.

Il terzo motivo è fondato. La Corte richiama il principio per cui la presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di società a ristretta base non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria, operando il divieto di abuso del diritto. La sentenza impugnata, tuttavia, risulta contraddittoria: da un lato reputa irrilevante l’operatività della holding, dall’altro la qualifica come interposta, senza chiarire se sia soggetto effettivo di imposizione autonoma ovvero mero soggetto interposto. La traslazione del reddito giustifica, nel rispetto della capacità contributiva, il rimborso delle imposte pagate dal soggetto interposto, ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Si configura così una motivazione apparente, che non consente il controllo sul ragionamento decisorio e non attinge il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il ricorso è quindi accolto sul terzo motivo, con cassazione e rinvio al giudice di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *