Riproposizione in appello delle eccezioni assorbite e motivazione dell’avviso di rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 20001 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la parte risultata vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per riproporre le eccezioni rimaste assorbite, essendo sufficiente la loro specifica riproposizione nel primo scritto difensivo ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., poiché difetta l’interesse ad impugnare una statuizione a sé favorevole. Il giudice del gravame, ove l’appellato abbia comunque censurato la statuizione su cui aveva soccombenza, deve pertanto riqualificare le controdeduzioni come appello incidentale, in applicazione del principio dell’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo. In tema di imposta di registro, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica è adempiuto con l’enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, non gravando sull’ente impositore l’obbligo di motivazione rafforzata per le osservazioni del contribuente nella fase endoprocedimentale, salvo che per gli atti adottati all’esito del contraddittorio successivi all’entrata in vigore dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente.
Il Fatto
Con atto pubblico registrato nel 2017, alcuni soggetti alienavano a una società l’intera proprietà di un fabbricato, composto da tre unità abitative e un deposito, per il corrispettivo di euro 300.000,00. L’Agenzia delle Entrate, all’esito del contraddittorio preventivo, rettificava il valore del compendio a euro 401.500,00, applicando il criterio comparativo di cui all’art. 51, comma 3, del d.P.R. n. 131/86 e richiamando due compravendite di immobili asseritamente similari intervenute nel triennio precedente.
I contraenti impugnavano l’avviso davanti alla C.T.P. di Reggio Calabria, che accoglieva il ricorso. Sull’appello dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva il gravame, ritenendo la questione della carenza di motivazione devoluta solo con appello incidentale e giudicando comunque non scalfita la rettifica dalle perizie di parte. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la disciplina della riproposizione delle eccezioni assorbite. La Corte ricorda che, quando le domande o eccezioni non sono state accolte perché superate o assorbite, la parte che le ha dedotte è vittoriosa nel merito e non ha interesse ad impugnarle. In caso di gravame della controparte effettivamente soccombente, essa può rimetterle in discussione limitandosi a riproporle ex art. 346 cod. proc. civ. nel primo scritto difensivo, trattandosi di questioni già rientranti nel thema decidendum di primo grado.
La sentenza impugnata ha dunque errato nel pretendere l’appello incidentale, ma il motivo è rigettato nel merito. L’eccezione riguardava la mancanza di una motivazione rafforzata, che non trova conferma nella giurisprudenza di legittimità: in tema di imposta di registro, l’obbligo di motivazione è adempiuto con l’enunciazione del criterio astratto di rettifica, spettando all’Amministrazione provare in giudizio i presupposti fattuali del criterio prescelto. La Corte precisa che il dovere di motivazione rafforzata è stato introdotto solo dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, come novellato dal d.lgs. n. 219/2023, privo di applicazione retroattiva.
Il secondo motivo è inammissibile. Sotto l’apparente violazione dell’art. 51 del d.P.R. n. 131/86 e dell’art. 2697 cod. civ., la ricorrente contesta l’apprezzamento probatorio del giudice di merito. La Corte ribadisce che i criteri di valutazione dell’art. 51, comma 3 sono pariordinati e che il criterio comparativo indica un parametro certo di confronto, senza implicare l’immodificabilità del valore risultante dagli atti richiamati.
Né il vizio può ricondursi all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: il giudice di merito non ha omesso alcun fatto storico decisivo, avendo valutato la documentazione e la perizia di parte. La doglianza si risolve nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa è censurabile solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata.
Infine, la Corte esclude che la proposta di mediazione dell’Erario, non perfezionatasi tra le parti, assuma valenza probatoria nel successivo processo. Il terzo motivo è rigettato per le medesime ragioni. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.