Trattenimento dello straniero e non perentorietà dei termini della procedura accelerata (Cass. civ. Sez. I n. 20016 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimento del cittadino straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale durante la permanenza presso il C.P.R., per determinare la durata massima del trattenimento occorre fare riferimento all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, mentre il comma 6 del medesimo articolo si limita a prevedere un ulteriore limite di durata, che si somma al primo ma non prevale su di esso. I termini di cui all’art. 28-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008 in materia di procedure accelerate non sono perentori: il loro superamento non comporta la decadenza del trattenimento, ma determina il riespandersi dell’effetto sospensivo automatico dell’impugnazione della decisione della Commissione territoriale. Resta ferma la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini, ove ne venga denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, così da attivare una valutazione in concreto della necessità di oltrepassare il limite legale in funzione dell’adeguatezza dell’esame. La mancata informazione al trattenuto del ritardo non costituisce condizione di validità del trattenimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, con ordinanza pubblicata nel novembre 2022, ha prorogato per ulteriori sessanta giorni il trattenimento presso il C.P.R. di un cittadino tunisino, ingresso in Italia nell’agosto 2022 a seguito di provvedimento del Questore ex art. 14, comma 5, T.U. Immigrazione, convalidato dal Giudice di Pace. Presentata domanda di protezione internazionale nel settembre 2022, il trattenimento era stato disposto dal Questore ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015 e convalidato dal Tribunale. Avverso il diniego della Commissione Territoriale lo straniero aveva proposto ricorso ex art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, con richiesta di sospensiva respinta.
Il ricorrente censura in cassazione la tardività dell’audizione personale rispetto al termine di sette giorni della procedura accelerata, l’omessa informazione del ritardo e il superamento dei termini perentori. La causa, già rinviata a nuovo ruolo in attesa della definizione di un giudizio connesso, è stata decisa dalla Corte con il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della natura dei termini che governano la procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale, nel contesto del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Il ricorrente sosteneva il carattere perentorio dei termini di cui all’art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 e deduceva la nullità del trattenimento per il loro superamento.
Il Collegio richiama il principio già affermato secondo cui, per determinare la durata massima del trattenimento, occorre riferirsi all’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142 del 2015, mentre il comma 6 prevede solo un ulteriore limite che si somma al primo senza prevalere su di esso. Viene in particolare richiamata Cass. n. 9042 del 2023 e, per la non perentorietà, Cass. n. 14 del 2024.
La Corte valorizza la successiva sentenza n. 32767 del 2024, che ha chiarito come i termini massimi del trattenimento siano quelli dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre l’art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce i termini delle procedure accelerate, il cui superamento non comporta la decadenza del trattenimento. L’unica conseguenza è il riespandersi dell’effetto sospensivo automatico dell’impugnazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 11399 del 2024, ferma restando la facoltà del Questore di chiedere la proroga finché permangono le condizioni di cui al comma 7 dell’art. 6 cit.
Il Collegio ribadisce poi che non è esclusa la sindacabilità giurisdizionale del superamento dei termini, ove ne sia denunciato l’inutile scorrere o l’inerzia colpevole, per una valutazione in concreto dell’adeguatezza dell’esame. Quanto all’omessa informazione del ritardo, la Corte esclude che l’informativa dell’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 costituisca condizione di validità del trattenimento.
Applicati tali principi, la censura è infondata. Il Tribunale aveva giustificato il superamento del termine con la presentazione simultanea di un numero considerevole di domande, circostanza idonea a fondare la necessità del differimento. Il ricorso è pertanto respinto, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva degli intimati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.