Associazione non riconosciuta: gestione dei conti e responsabilità solidale tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20028 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di disporre liberamente dei conti correnti intestati a un’associazione non riconosciuta implica la presunzione, in capo al soggetto che vi opera, di avere agito in nome e per conto dell’ente ai fini della responsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ., anche per i debiti di natura tributaria. Grava su tale soggetto l’onere di provare che non vi è stata ingerenza nella gestione e, in particolare, di avere agito in esecuzione di un incarico specifico e vincolato ricevuto dal rappresentante di diritto o di fatto dell’associazione. La prova contraria richiesta al contribuente è analitica e deve indicare la riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria a operazioni già evidenziate in dichiarazione ovvero la sua estraneità all’attività d’impresa.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2011. L’atto impositivo era stato emesso nei confronti della contribuente quale responsabile in solido di un’associazione dilettantistica sportiva, cessata nel 2013, della quale la ricorrente era stata indicata come amministratore di fatto.
La contribuente proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi, censurando la qualificazione soggettiva, l’inutilizzabilità dei documenti prodotti in appello, l’omessa valutazione delle giustificazioni risultanti dagli estratti conto e l’assorbimento delle questioni proposte in via subordinata in materia di IVA e sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 38 cod. civ. e ricorda che la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non dipende dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dalla concreta attività negoziale svolta per l’ente. Chi invoca tale responsabilità deve provare l’effettiva ingerenza, non essendo sufficiente la carica formale.
Applicando il principio ai debiti tributari, la Corte afferma che la libera disponibilità dei conti correnti associativi integra una presunzione iuris tantum di attività gestoria, superabile solo dimostrando che la facoltà di operare era mera esecuzione di un incarico fiduciario ricevuto da altri. La parentela con il rappresentante legale è elemento neutro, potendo deporre tanto per l’interposizione quanto per un semplice aiuto prestato. La qualificazione della contribuente come gestore di fatto è quindi confermata.
Quanto ai documenti non esibiti in sede di invito, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la mancata risposta all’invito dell’Ufficio ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 comporta l’inutilizzabilità del materiale, rilevabile d’ufficio, salvo che il contribuente provi l’impossibilità incolpevole. La sanzione applicata in appello è pertanto legittima e il motivo sulla producibilità dei nuovi documenti resta assorbito.
Diversa è la sorte dei motivi sulla prova delle movimentazioni. La Corte ribadisce che la presunzione di maggior reddito desumibile dai conti bancari opera verso tutti i contribuenti, mentre l’efficacia presuntiva dei prelevamenti resta limitata ai titolari di reddito d’impresa, con la precisazione già resa da Corte cost. n. 228 del 2014. Il contribuente deve fornire prova analitica per ciascuna operazione. Nel caso concreto il giudice di appello si era limitato ad affermare genericamente l’insufficienza documentale, senza esaminare le specifiche contestazioni: la motivazione è apodittica.
Infine, la Corte censura l’illegittimo assorbimento delle questioni proposte in via subordinata in tema di IVA e sanzioni. Il rigetto della domanda principale costituisce il presupposto logico per l’esame delle domande subordinate, sicché il loro assorbimento integra il vizio di omessa pronuncia. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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