La mera estraneità alla gestione non supera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 19727 del 14.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera in ragione della sola ristrettezza dell’assetto societario, salva prova contraria. Detta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della base sociale, non la sussistenza di maggiori redditi accertati. Il socio, per superare la presunzione, non può limitarsi a denunciare la propria estraneità alla gestione e alla conduzione societaria, ma deve dimostrare — anche mediante prova presuntiva — che i maggiori ricavi non sono stati realizzati o distribuiti, ovvero che sono stati accantonati, reinvestiti o appropriati da altro soggetto. Tale onere probatorio non è sproporzionato, poiché il socio, anche se estraneo alla gestione, conserva i poteri di informazione e controllo previsti dalla legge.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale, accertava maggiori ricavi in capo a una società di capitali a ristretta base sociale, imputando tali somme come redditi da capitale ai tre soci e presumendone la distribuzione. I contribuenti impugnavano i relativi avvisi di accertamento, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ritenendo non superata la presunzione. Il giudice d’appello, invece, riformava la sentenza, valorizzando l’estraneità dei soci alla gestione e le risultanze del processo penale. Ricorre per cassazione l’Agenzia, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione esamina l’orientamento giurisprudenziale in materia di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale. La presunzione trova fondamento nella ristrettezza della compagine, che implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio, come già affermato da Cass. n. 24572 del 2014 e confermato da successivi arresti quali Cass. n. 15824 del 2016 e Cass. n. 27778 del 2017.

La Corte rileva l’esistenza di un contrasto interpretativo in seno alla Sezione sulle conseguenze dell’estraneità del socio alla gestione. Un primo orientamento ritiene che la presunzione possa essere superata dalla dimostrazione della sola estraneità assoluta alla vita societaria; un secondo e più rigoroso orientamento — cui il Collegio dichiara di aderire — richiede invece che il socio dimostri la mancata percezione degli utili, non essendo sufficiente la mera protesta della propria estraneità. La Cassazione aderisce a quest’ultima impostazione, già avallata da Cass. n. 21558 del 2024, osservando come la gestione esclusiva non coincida necessariamente con l’attribuzione esclusiva dei ricavi al gestore e come permanga un preciso obbligo di vigilanza in capo ai soci.

La Corte motiva la scelta evidenziando che il socio di una società a ristretta base sociale è naturalmente a conoscenza delle vicende societarie e ha comunque legittimo accesso alle stesse anche se non partecipa all’amministrazione. L’estraneità opera sul piano fattuale e non preclude l’esercizio dei poteri di informazione posti dalla legge a sua tutela, con la conseguenza che il socio ha il potere-dovere di controllare la gestione. Nel caso di specie, l’esistenza di un socio gestore non è decisiva in assenza di dimostrazione che questi si sia appropriato degli utili o che gli stessi siano stati altrimenti utilizzati e non distribuiti.

La Corte giudica inoltre erroneo l’affidamento sugli esiti del giudizio penale, vertente su un diverso periodo d’imposta, e rigetta il secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita assenza degli atti impugnati dal fascicolo informatico. Quanto a tale profilo, ribadisce che nel processo tributario non è prevista alcuna sanzione per l’omesso deposito dell’atto impugnato, che pure grava sul contribuente quando sia eccepita la tardività del ricorso. Il ricorso è quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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