Dirigenti biologi in esclusiva: niente rimborso delle spese di iscrizione all’albo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20050 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I dirigenti biologi dipendenti delle AA.SS.LL. in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all’albo. La disciplina professionale, sia a livello di fonti primarie (art. 15-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992) sia a livello di contrattazione collettiva ratione temporis applicabile, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall’art. 98 Cost., consente ai dirigenti lo svolgimento di attività libero professionale e non pone un divieto assoluto di compimento degli atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego. Ne consegue che l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per l’esercizio di quell’attività, non può ritenersi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico, con la conseguenza che la relativa spesa resta a carico del dirigente.
Il Fatto
Una dirigente biologa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di esclusività alle dipendenze di una ASL, ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo dei biologi. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ravvisando il fondamento del diritto al rimborso nei medesimi principi affermati dalla Cassazione in tema di spese di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati per i difensori degli uffici legali di enti pubblici.
La ASL ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura. La controricorrente ha resistito con controricorso e ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 396/1967 e della legge n. 247/2012, sostenendo che l’iscrizione all’albo dei biologi costituisca condizione necessaria per l’esercizio della professione e debba preesistere all’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato in regime di esclusiva con un ente pubblico, non potendo il rapporto instaurarsi in sua assenza. La Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama il principio già affermato e qui ribadito: i dirigenti biologi dipendenti delle AA.SS.LL. in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese di iscrizione all’albo. La disciplina professionale, tanto a livello di fonti primarie quanto a livello di contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, pur essendo improntata al rispetto del dovere di esclusività, consente a tali dirigenti lo svolgimento di attività libero professionale e non vieta in modo assoluto il compimento degli atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego.
Da ciò deriva che l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per l’esercizio di quella attività, non può considerarsi imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico. Il riferimento è al precedente Cass. n. 5462 del 2025, cui la Corte fa rinvio insieme alle motivazioni di Cass. n. 13653 del 2025.
Il ricorso è dunque accolto e la sentenza impugnata è cassata. Sussistendo i presupposti per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte rigetta le domande originariamente proposte. La particolarità e la novità della questione, quanto meno con riferimento alla specifica professionalità dei biologi, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.