Valida la presunzione da documentazione extracontabile solo se grave e precisa (Cass. civ. Sez. V n. 20163 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo delle imposte sui redditi, la documentazione extracontabile costituisce un elemento indiziario che può fondare la pretesa fiscale solo se dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973. Il divieto di doppie presunzioni non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ., potendo il fatto noto essere accertato mediante una o più presunzioni idonee a fondare l’accertamento del fatto ignoto. Ne deriva che la sentenza che escluda la valenza probatoria della documentazione extracontabile per incompletezza e imprecisione delle annotazioni non viola la regola dell’onere della prova. La possibilità di dedurre i costi del carburante e di detrarre l’IVA assolta è invece subordinata alla compilazione completa delle schede carburante, senza equipollenti, con conseguente omessa motivazione della sentenza che non illustri le ragioni della ripresa a tassazione.
Il Fatto
La Guardia di Finanza concludeva una verifica nei confronti di una contribuente, titolare di un’impresa di officina meccanica per autoveicoli, rinvenendo documentazione extracontabile e schede carburante compilate in modo incompleto. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per Irpef, IVA e IRAP con riferimento all’anno 2012, ritenendo provato un reddito non dichiarato.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma. Il giudice di primo grado annullava l’avviso per l’invalida costituzione dell’Amministrazione. In appello la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riconosceva la legittimazione del firmatario, ma rigettava il gravame nel merito per inadeguatezza della documentazione extracontabile. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR erroneamente valutato l’insufficienza probatoria della documentazione. La Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui la contabilità in nero costituisce valido elemento indiziario, spettando al contribuente la prova contraria.
Tuttavia, la Corte ha precisato che il divieto di doppie presunzioni non è riconducibile agli artt. 2729 e 2697 cod. civ. nè ad altra norma, ben potendo il fatto noto essere accertato in base a una o più presunzioni, purché gravi, precise e concordanti. Solo una serie lineare di inferenze, ciascuna così qualificata, consente al fatto ignoto di divenire noto.
Nel caso concreto, la CTR aveva escluso la valenza probatoria della documentazione per la sua incompletezza e imprecisione: annotazioni costituite da meri importi, senza nominativi, senza tipologia dei lavori e soprattutto senza alcuna indicazione di date nè riferimento temporale ricavabile aliunde. Su questa base l’ufficio aveva dapprima presunto i ricavi non dichiarati e poi ulteriormente presunto che fossero riferibili all’anno 2012.
La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretto uso della regola dell’onere della prova, avendo ritenuto inadeguata la documentazione in base a un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. L’Amministrazione non ha illustrato come avrebbe provato il riferimento delle prestazioni all’anno contestato. Il primo motivo è stato quindi respinto.
Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di pronunciare sull’indeducibilità dei costi del carburante. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la deducibilità delle spese per i consumi di carburante e la detrazione dell’IVA sono subordinate alla compilazione completa delle schede carburante, senza ammettere equipollente alcuno. Poiché il giudice di appello non ha illustrato le ragioni della decisione sul punto, il motivo è stato accolto, con assorbimento del terzo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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