Accertamento induttivo e costi presunti: obbligo di deduzione anche in assenza di prova del sostenimento (Cass. civ. Sez. 5 n. 7209 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo del reddito, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, l’Amministrazione Finanziaria e, nella sua inerzia, il giudice sono tenuti a considerare i costi forfettari presuntivamente sostenuti dal contribuente per produrre il reddito che gli viene imputato. Il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni deve rispettare, quanto più possibile, il principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., sicché l’omessa deduzione di tali costi determina la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società operante nel commercio di capi di bestiame, rettificando la dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2003 ai fini IRPEG, IRAP e IVA. L’Ufficio contestava l’omessa registrazione e dichiarazione di ricavi derivanti dalla vendita di bovini vivi, in parte acquistati dalla Francia, rideterminando il reddito con metodo analitico-induttivo. La società impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che respingeva il ricorso; il successivo appello veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i primi quattro motivi di ricorso, dedicati alla violazione delle regole sull’onere della prova e sul sindacato di legittimità della motivazione. Con riferimento al primo motivo, ha rammentato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica del cosiddetto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria. Ha inoltre escluso la configurabilità dei dedotti vizi di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., trattandosi di censure volte a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio probatorio.
Il secondo motivo, concernente la presunta erronea qualificazione come ricavo occulto di un versamento effettuato dal socio a titolo di finanziamento, è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha precisato che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze processuali, dovendo il giudice di legittimità limitarsi al controllo della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.
Con il terzo motivo, la ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia della CTR sulla domanda di deducibilità dei costi sostenuti per la produzione dei ricavi “in nero” presuntivamente accertati. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, rilevando che la Commissione regionale non si era pronunciata su tale questione, già sollevata nel giudizio di primo grado. La violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c., assume rilievo decisivo alla luce della giurisprudenza formatasi sulla scia della Corte costituzionale n. 10 del 2023, secondo cui in ogni accertamento induttivo il reddito va determinato tenendo conto anche dei costi forfettariamente imputabili all’attività svolta.
Il quarto motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla contestazione della percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, è stato invece ritenuto infondato, poiché il rigetto implicito di tale deduzione risultava dalla motivazione della sentenza impugnata. Il quinto motivo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, è rimasto assorbito dall’accoglimento del terzo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda tenendo conto della questione relativa alla deduzione dei costi presunti.
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Nota della Redazione
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