Omessa riunione degli appelli e svolgimento unitario delle impugnazioni (Cass. civ. Sez. V n. 20207 del 19.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza, da parte del giudice di appello, dell’obbligo di riunire in un unico procedimento i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza del provvedimento di riunione, le impugnazioni abbiano avuto uno svolgimento sostanzialmente unitario, essendo chiamate alla stessa udienza e contestualmente discusse e decise con il medesimo relatore. In difetto di previsioni sanzionatorie nell’art. 335 cod. proc. civ., prevalgono le esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l’impugnazione rispetto a quelle di economia processuale e di teorica armonia dei giudicati. La decisione di una delle impugnazioni non riunite non determina l’improcedibilità delle altre, salvo che si formi il giudicato sulle questioni da queste investite. Il contribuente non costituito nel giudizio di appello non ha diritto a ricevere la comunicazione di fissazione dell’udienza di discussione.

Il Fatto

Un contribuente, socio di maggioranza, amministratore unico e liquidatore di una società poi fallita, riceveva una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009, notificatagli quale coobbligato in solido della società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente; avverso quella decisione proponevano separati appelli, a pochi giorni di distanza, l’Agente per la riscossione e l’Agenzia delle entrate.

Due distinte sezioni della Commissione tributaria regionale decidevano i gravami con separate sentenze di contenuto sostanzialmente analogo, senza disporne la riunione ed entrambe in senso sfavorevole al contribuente, ritenendo la sua responsabilità solidale e ponendo a suo carico l’onere di provare le cause di esenzione. Il contribuente proponeva distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, di contenuto identico, che denunciano la mancata riunione in appello dei gravami proposti contro la medesima sentenza. Il Collegio richiama il tradizionale orientamento secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di riunione non produce effetti quando le impugnazioni, pur formalmente separate, siano state chiamate alla stessa udienza e decise contestualmente.

Nel caso concreto, la Corte ritiene che le due impugnazioni abbiano avuto svolgimento sostanzialmente unitario, nonostante la diversità dei collegi giudicanti, perché la seconda sentenza è di contenuto pressoché analogo alla prima, che il collegio dimostrava di conoscere. La mera redazione separata delle pronunce non ha quindi arrecato alcun pregiudizio al contribuente, che nemmeno lo ha denunciato, né sussiste un potenziale contrasto di giudicati, essendo entrambe le sentenze tempestivamente impugnate.

La Corte aggiunge che difetta comunque l’interesse del ricorrente a far valere la mancata riunione, non essendosi egli costituito nel giudizio di appello relativo alla prima sentenza. Da tale mancata costituzione deriva l’infondatezza del motivo concernente il mancato invio dell’avviso di fissazione dell’udienza: il contribuente non costituito non aveva diritto a ricevere la comunicazione della segreteria.

Quanto ai motivi sulla responsabilità dell’amministratore e liquidatore e sulla mancata notifica di un atto motivato, la Corte li dichiara inammissibili per assoluto difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto la cartella di pagamento e non emergendo a che titolo gli fosse richiesto il pagamento. I ricorsi riuniti sono pertanto rigettati, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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