Correzione di errore materiale per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 10544 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di distrazione delle spese processuali formulata dal difensore non costituisce domanda autonoma. Ne consegue che, in caso di omessa pronuncia su tale istanza, il rimedio esperibile, in assenza di una espressa indicazione legislativa, non è rappresentato dagli ordinari mezzi di impugnazione ma dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. Tale rimedio, al quale si richiama l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Il procedimento di correzione, avendo natura amministrativa, esclude ogni statuizione sulle spese processuali.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 8608/2025, aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune controricorrente, senza tuttavia pronunciarsi sull’istanza di distrazione delle spese che il difensore dell’ente aveva formulato nel controricorso, quale difensore antistatario. Il Comune, pertanto, proponeva ricorso ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., chiedendo la correzione dell’omissione mediante l’integrazione del dispositivo con la disposizione relativa alla distrazione delle spese in favore del proprio difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rilevare che l’istanza di distrazione era effettivamente presente nell’atto difensivo, affronta il tema del rimedio esperibile avverso l’omessa pronuncia su di essa. Osserva come la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, abbia chiarito che la richiesta di distrazione non può essere qualificata come domanda autonoma, con la conseguenza che l’omissione non può essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Il rimedio individuato è invece il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., cui il legislatore si richiama espressamente nell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore. Tale procedura, oltre ad assicurare il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
La Corte precisa che tale rimedio è esperibile anche nei confronti delle pronunce della Cassazione, in forza del disposto dell’art. 391-bis cod. proc. civ. che, nel testo novellato, disciplina la correzione degli errori materiali nelle sentenze della Corte di legittimità. In applicazione di tali principi, l’istanza di correzione viene accolta e il dispositivo dell’ordinanza n. 8608/2025 viene integrato con la disposizione relativa alla distrazione delle spese in favore dell’avvocato antistatario.
Da ultimo, la Corte dà atto che la natura amministrativa del procedimento di correzione esclude ogni statuizione sulle spese processuali del presente giudizio, non trattandosi di attività avente carattere contenzioso.
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Nota della Redazione
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