Estinzione per condono parziale e trattazione d’ufficio della frazione non definita (Cass. civ. Sez. V n. 20345 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di declaratoria di estinzione di un giudizio di legittimità oggettivamente complesso, disposta con decreto ex art. 391 cod. proc. civ. per condono fiscale, va indagata l’effettiva portata del provvedimento alla luce del dispositivo e della motivazione. Se il decreto richiama espressamente una pratica di condono riferita a una frazione soltanto del thema disputatum, l’estinzione è limitata a quella frazione, per la natura scindibile della controversia, e non produce effetti estintivi sulle ulteriori questioni estranee alla sanatoria. In tal caso l’istanza di trattazione ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. non è necessaria, poiché il giudizio di legittimità va comunque ripreso, d’ufficio o su richiesta degli interessati, per la definizione della frazione non sanata. Il contenuto decisorio del provvedimento è dato non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti della motivazione che ne costituiscono premessa logica indefettibile.

Il Fatto

La controversia trae origine dalla notificazione di un avviso di accertamento, relativo a riprese Ires per l’anno di imposta 2005, effettuata sia nei confronti della società consolidata che di quella consolidante, nonché di un ulteriore avviso di accertamento, concernente l’Irap per il medesimo anno, notificato alla sola consolidata. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli, li rigettava.

Le società hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. In corso di giudizio, a seguito del deposito di documentazione e di nota dell’Avvocatura dello Stato, il Presidente della Sezione tributaria ha dichiarato estinto il processo con decreto, sul presupposto di una definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. Costituitosi nuovo difensore, le ricorrenti hanno chiesto la trattazione in relazione all’avviso Irap, sostenendo che il decreto dovesse intendersi come pronuncia di estinzione parziale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la portata del decreto di estinzione. Richiamando un proprio orientamento, estensivo al giudizio oggettivamente complesso del principio già espresso per quello soggettivamente complesso, afferma che deve essere indagata l’effettiva estensione del provvedimento: se esso richiama una pratica di condono riferita a una sola frazione del thema disputatum, per la natura scindibile della controversia l’estinzione riguarda solo quella frazione.

Nel caso concreto la domanda di definizione agevolata risultava proposta solo in riferimento all’avviso relativo all’Ires, circostanza pacifica tra le parti, confermata dalla stessa difesa erariale. Ne consegue che l’estinzione si riferisce al solo avviso Ires e che il ricorso deve essere esaminato in relazione all’avviso relativo all’Irap. L’istanza di trattazione non era perciò necessaria, poiché il giudizio va comunque ripreso per la frazione non sanata.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per una duplice ragione. Sotto un primo profilo, l’interesse alla doglianza è venuto meno per effetto della definizione agevolata della lite relativa all’avviso di secondo livello. La Corte esclude che il decreto di estinzione abbia natura di giudicato, ribadendo che il condono fiscale ha natura procedurale, costituisce forma atipica di definizione del rapporto tributario e determina la cessazione della materia del contendere: la conseguenza è la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato, senza alcuna estensione ad altri anni di imposta o a rilievi contenuti in avvisi connessi. Sotto un secondo profilo, il motivo esula dal paradigma della motivazione apparente, perché le ricorrenti formulano una questione in diritto senza indicare alcuna specifica disposizione violata.

Il secondo motivo, relativo alla mancata sospensione necessaria del processo, è inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato: la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. opera solo finché la causa pregiudicante penda in primo grado; una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, trova semmai applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. Il mancato esercizio di tale potere discrezionale non è equiparabile alla violazione dell’obbligo di sospensione.

Il terzo motivo è inammissibile anzitutto perché la deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è impedita dalla presenza di una doppia conforme di merito e dalla mancata indicazione degli elementi di diversità delle ragioni di rigetto. Il vizio motivazionale deve avere a oggetto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, da indicarsi specificamente: nel motivo manca ogni indicazione in tal senso. La denuncia congiunta, in un unico motivo, di omessa pronuncia e di omessa motivazione è contraddittoria. Il quarto motivo, infine, è inammissibile per l’assoluta astrattezza delle censure, formulate senza concreto riferimento ai rilievi dell’Agenzia o alle statuizioni della Commissione regionale, e per la novità delle considerazioni svolte in memoria. Il ricorso è dichiarato inammissibile in relazione all’avviso Irap, con compensazione delle spese residue e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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