Accertamento induttivo delle società a ristretta base partecipativa: l’inammissibilità del ricorso per cassazione che contesta la valutazione di economicità della gestione (Cass. civ. Sez. 5 n. 2502 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza della commissione tributaria regionale che abbia escluso la sussistenza di una gestione antieconomica della società a ristretta base partecipativa, qualora l’Ufficio si limiti a proporre una propria valutazione degli elementi probatori, alternativa e diversa da quella operata dal giudice di merito, senza dedurre la violazione o falsa applicazione delle norme sull’accertamento induttivo e analitico-induttivo di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 54 d.P.R. n. 633/1972. La valutazione della economicità della gestione, quando sia stata compiuta dal giudice di merito sulla base di elementi documentali e contabili, si risolve in un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, esercente l’attività di produzione di vini da tavola, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016, con il quale determinava un maggior reddito d’impresa, fondato su maggiori ricavi constatati induttivamente e su costi ritenuti non deducibili. Con separati avvisi, l’Ufficio rideterminava il reddito imponibile dei due soci, in applicazione del principio della ripartizione degli utili extra-contabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa.
La società e i soci impugnavano gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, invece, accoglieva l’appello, annullando gli avvisi di accertamento, sul rilievo che la percentuale di ricarico, determinata sulla base degli elementi documentali e contabili forniti, non fosse rappresentativa di una gestione antieconomica. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la valutazione della economicità della gestione non dovesse essere ancorata al confronto tra costi e ricavi, ma alla valutazione complessiva del risultato di esercizio rispetto al volume d’affari. Secondo l’Ufficio, la percentuale del reddito realizzato rispetto al volume d’affari sarebbe stata oggettivamente antieconomica.
La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile. Il collegio ha rilevato che la Commissione Tributaria Regionale, annullando gli avvisi di accertamento, aveva accertato l’insussistenza della gestione antieconomica sulla base di una percentuale di ricarico del 67%, ritenuta non rappresentativa di una siffatta gestione. L’Agenzia delle Entrate, nel proprio ricorso, si era limitata a contestare tale valutazione di fatto, proponendo una ricostruzione alternativa delle prove, senza tuttavia lamentare una effettiva violazione o falsa applicazione delle norme richiamate.
La Suprema Corte ha precisato che il ricorso che non deduca una violazione di legge ma si sostanzi in una mera richiesta di rivisitazione dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non supera il vaglio di ammissibilità, richiamando i precedenti di Cass. n. 10927 del 2024 e Cass. n. 32505 del 2023.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
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Nota della Redazione
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