Società cancellata, avviso al liquidatore nullo e interesse ad agire (Cass. civ. Sez. V n. 20375 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese, con estinzione della stessa prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo e secondo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della società sia della legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore. Ne consegue che il giudice tributario, il quale abbia accertato che l’avviso è stato emesso nei confronti della società e che l’ex liquidatore non agisce in proprio per una responsabilità ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. o dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, non può annullare l’atto nei confronti del liquidatore in forza di un interesse proprio generico e privo di riferimento concreto. Il vizio di motivazione mancante o apparente non è configurabile per sostenere una diversa ricognizione delle risultanze probatorie, ma è ravvisabile quando la decisione, dopo aver negato la posizione individuale del socio o liquidatore, ometta di trarre le dovute conseguenze processuali.
Il Fatto
La società contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo a Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dall’ex socia e già liquidatrice; la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello, aveva invece annullato l’avviso in relazione alla posizione della liquidatrice.
La decisione si fondava sul rilievo che l’atto era stato notificato dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, risultante dalla visura, e sull’interesse della liquidatrice a sentirne dichiarare la nullità nei propri confronti per l’intervenuta estinzione della società. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la ex socia e già liquidatrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, la Corte esamina il primo motivo, articolato in due censure. La prima, volta a denunciare la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 sotto il profilo motivazionale, è dichiarata inammissibile: il vizio di motivazione mancante o apparente non è configurabile solo perché si sostenga una ricognizione delle risultanze probatorie diversa da quella prospettata dalla parte.
È invece fondata la censura subordinata. La Corte rileva che la ratio decidendi presuppone la cancellazione della società in data anteriore alla notifica dell’avviso e che i giudici di appello hanno dato atto che dagli atti non emergeva la posizione individuale della liquidatrice quale socia o liquidatore, né l’addebito di una responsabilità ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. o dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973.
Su queste premesse, la Corte censura la sentenza impugnata per aver comunque annullato l’avviso nei confronti della liquidatrice, affermando in maniera astratta e senza alcun riferimento concreto la sussistenza di un interesse proprio a impugnare. Il principio richiamato dai giudici di merito, e da essi stessi citato, imponeva invece la declaratoria di inammissibilità del ricorso: nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese con estinzione della società prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione dei giudizi di merito determina il difetto di capacità processuale della società e di legittimazione dell’ex liquidatore.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, confermando l’esito caducatorio della decisione di appello. L’accoglimento del primo motivo, nei termini indicati, assorbe i residui motivi. La sentenza è cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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