Onere della prova della notifica e autosufficienza del ricorso tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20372 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento grava sull’amministrazione finanziaria, che deve produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata postale, non essendo sufficiente una mera annotazione di parte sulla busta. Tra ente impositore e concessionario della riscossione non è configurabile alcun litisconsorzio necessario, sicché il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro. Il motivo di ricorso per cassazione che censuri il contenuto di un atto senza riprodurlo, o che richiami atti presupposti senza indicarne il momento di deduzione nei gradi di merito, è inammissibile per violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La contribuente, assegnataria di quote ereditarie in un procedimento di divisione concluso avanti il tribunale con verbale del 23.12.2009, riceveva la notifica di avvisi di liquidazione per imposta di registro e, in seguito al mancato pagamento, di ruolo e cartella di pagamento. Proponeva ricorso avverso la cartella, eccependo la prescrizione della pretesa impositiva e la carenza di motivazione dell’atto.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado sul rilievo che la cartella era stata notificata il 17.01.2014 e non il 29.11.2013, con conseguente tempestività del ricorso, che l’onere di chiamare in causa il concessionario spettava all’ente impositore e che il credito era prescritto. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava la valutazione della prova sulla data di notifica della cartella, sostenendo che il giudice di appello avesse attribuito valore a una semplice annotazione apposta dalla contribuente sulla busta. La Corte ha ritenuto che dalla sentenza impugnata si desuma come la prova del perfezionamento della notifica dovesse essere offerta con la produzione dell’avviso di ricevimento e che tale prova gravava sull’amministrazione, secondo il principio di Cass. Sez. U. n. 10012 del 2021. Non si è trattato di far prevalere un’annotazione di parte, ma di negare piena prova a una mera annotazione in difetto dell’avviso di ricevimento. La censura è stata respinta.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 269 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ritenuto che l’onere di chiamare in causa il concessionario spettasse all’ente impositore. La Corte ha rilevato che non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario: il contribuente che impugni una cartella esattoriale per motivi attinenti alla mancata notificazione, o all’invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o del concessionario. Il dovere di chiamata in causa dell’ente impositore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione dell’autorità giudiziaria, secondo Sez. VI n. 16685 del 2019. Nessun errore procedurale ha inciso sul diritto di difesa.
Il terzo motivo concerneva la motivazione della cartella. La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la ricorrente non ha dato conto del contenuto dell’atto, mentre la sentenza di appello lo aveva riprodotto, rilevando che la causale esponeva formule generiche. Le censure violano l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso, ai sensi degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, cod. proc. civ., anche nella modulazione conforme alla sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021 e ai criteri di sinteticità e chiarezza richiamati da Cass. n. 3612 del 2022.
Il quarto motivo, relativo alla prescrizione dell’imposta di registro, è stato parimenti dichiarato inammissibile: il ricorso richiamava atti presupposti, un verbale divisionale e un avviso di liquidazione, senza offrire alcuna indicazione processuale sul come e sul quando della loro deduzione nei gradi di merito, difettando quindi di autosufficienza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, essendo le Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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