Assegno ad personam CCNL e abrogazione dell’art. 202 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20490 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, disposta dall’art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013, non travolge l’assegno ad personam disciplinato dall’art. 24, comma 3, del CCNL del Comparto PCM del 17.5.2004. Quest’ultimo è espressione della riserva di competenza riconosciuta alla contrattazione collettiva in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici dall’art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e risponde a una ratio diversa da quella degli assegni abrogati, collegata alle dinamiche retributive del comparto. Nel nuovo assetto dell’impiego contrattualizzato la progressione verticale non costituisce passaggio di ruolo in senso proprio, ma solo cambio di area di inquadramento, con la conseguenza che la seconda parte del comma 458 — relativa al rientro nei ruoli di provenienza dopo la cessazione dell’incarico — non si estende alle progressioni verticali.

Il Fatto

Due dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri superano un concorso per il passaggio dalla categoria B alla categoria A, parametro F1. Nei contratti individuali stipulati nel 2010 era previsto un assegno ad personam; quei contratti vengono risolti per effetto della vittoriosa impugnativa della graduatoria. Riformulata la graduatoria in ottemperanza al dictum giudiziale, i nuovi contratti sottoscritti nel 2015 non riproducono l’assegno, perché l’amministrazione lo ritiene incompatibile con l’abrogazione medio tempore dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537/1993.

Il Tribunale di Roma rigetta le domande delle lavoratrici. La Corte d’Appello di Roma accoglie il gravame e dichiara il diritto alla corresponsione, dal 25.2.2015 fino a intervenuto riassorbimento, dell’assegno personale riassorbibile di cui all’art. 24, comma 3, del CCNL PCM 2004. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorre per cassazione con un unico motivo; le lavoratrici resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013. L’amministrazione sostiene che le norme abrogate e la clausola collettiva condividano la medesima ratio, ravvisabile nel divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo, e che l’abrogazione abbia posto fine a un privilegio economico.

La Corte ritiene il motivo ammissibile ma infondato. Confronta i testi: l’art. 202 del d.P.R. n. 3/1957 disciplinava il passaggio di carriera attribuendo un assegno personale pari alla differenza tra stipendio goduto e nuovo stipendio, riassorbibile; l’art. 24, comma 3, del CCNL PCM 2004 attribuisce invece il trattamento economico iniziale del profilo conseguito e conserva quello più favorevole mediante assegno ad personam, riassorbibile con l’acquisizione delle successive fasce retributive nel nuovo inquadramento.

Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2022, secondo cui l’art. 202 era norma generale ispirata alla volontà di favorire i processi di mobilità e volta a impedire che il mutamento di carriera si risolvesse in regressione retributiva. La medesima pronuncia ha scomposto l’art. 1, comma 458: la prima disposizione abroga espressamente l’art. 202 e l’art. 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993; la seconda fissa la regola per cui, alla cessazione dell’incarico o del ruolo, al dipendente che rientra nei ruoli di provenienza spetta un trattamento pari a quello del collega di pari anzianità.

Nel nuovo assetto dell’impiego contrattualizzato la progressione verticale non comporta un passaggio di ruolo in senso proprio, ma solo un cambio di area di inquadramento, disciplinato dalla contrattazione collettiva, cui il legislatore ha riservato la determinazione del trattamento retributivo (art. 45 del d.lgs. n. 165/2001) e la disciplina degli inquadramenti (artt. 40 e 52 del d.lgs. n. 165/2001). L’assegno dell’art. 24 del CCNL PCM 2004 è stato determinato nell’ambito di tale riserva, in ragione delle dinamiche retributive del comparto, e non è quindi regolato dalla norma abrogata.

La seconda parte del comma 458 è connotata da portata di uniformazione delle previgenti discipline e riguarda il rientro in ruolo o la cessazione dell’incarico di soggetti che avevano ricoperto un incarico esterno. Non menziona la contrattazione collettiva, non ne prevede la disapplicazione e non stabilisce la perdita di efficacia del trattamento dalla stessa previsto. Non è pertanto estensibile alle progressioni verticali. La sentenza impugnata ha dunque correttamente escluso che l’abrogazione abbia inciso sul trattamento dell’art. 24 del CCNL PCM 2004. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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