Accertamento fiscale interruttivo della prescrizione contributiva anche per l’INPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20381 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l’attività di controllo svolta dall’Agenzia delle Entrate sui dati dichiarati dal contribuente, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, incide sia sul rapporto tributario sia su quello contributivo. Ne consegue che l’avviso di accertamento, ove notificato prima dello spirare del termine di prescrizione, determina l’interruzione della prescrizione anche in favore dell’ente previdenziale creditore. La censura di vizio di motivazione è circoscritta al «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo più ammissibili doglianze di contraddittorietà o insufficienza della motivazione.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva opposizione avverso un avviso di addebito relativo a contributi a percentuale nella gestione artigiani per l’anno 2007, scaturenti da un controllo dell’Agenzia delle Entrate che aveva accertato un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la pronuncia, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione. Il ricorrente impugnava la sentenza di secondo grado con due motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sono incentrate sulla questione della prescrizione. Il ricorrente sosteneva che l’avviso di addebito, notificato il 18 marzo 2013, fosse tardivo rispetto alla prescrizione dei contributi per l’anno 2007, negando valenza interruttiva all’accertamento fiscale. La Corte d’appello aveva invece chiarito che il termine era stato validamente interrotto dalla notifica dell’accertamento di ADER, avvenuta il 21 marzo 2011.
Secondo il consolidato orientamento richiamato dal giudice di merito, l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sui dati dichiarati comporta che, ove il maggior contributo previdenziale sia accertato prima dello spirare del termine di prescrizione, l’avviso di accertamento produce effetti interruttivi anche in favore dell’INPS. Il Collegio ha confermato tale principio, ritenendo che la notifica dell’accertamento incida sia sul rapporto tributario che su quello contributivo e che il ricorrente non avesse aggredito la ratio decidendi.
I ricorrenti hanno inoltre dedotto che si sarebbe trattato di un accertamento IVA e non di un accertamento di un maggior contributo previdenziale, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile, poiché non idonea a scalfire il fondamento della motivazione impugnata. La notifica dell’accertamento, infatti, era stata pacificamente effettuata e la sua natura non è stata oggetto di contestazione nei gradi di merito.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha precisato che la censura di deficit motivazionale non è più predicabile a seguito della riformulazione della norma. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ora circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» di cui all’art. 111, comma 6, Cost., che ricorre solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa od obiettivamente incomprensibile. La doglianza del ricorrente, volta a contestare la valutazione degli elementi oggettivi, non integra tale vizio, sicché risulta inammissibile anche sotto questo profilo.
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Nota della Redazione
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