Revoca permesso soggiorno lungo periodo e pericolosità sociale (TAR Valle d’Aosta n. 26 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’Amministrazione può legittimamente disporre la revoca del titolo, anziché limitarsi al rigetto dell’istanza, qualora emergano elementi ostativi al mantenimento dello status. Non configura alcun automatismo tra condanna penale e revoca la decisione che, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, si fondi su un motivato giudizio di pericolosità sociale basato sulla valutazione complessiva della situazione personale, lavorativa e familiare dell’interessato. Il giudizio di bilanciamento deve tenere conto dei legami familiari, dell’inserimento sociale e lavorativo e della durata del soggiorno, ma non richiede che l’Amministrazione consideri elementi non allegati o non documentati dal richiedente.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentava istanza di aggiornamento del titolo. La Questura, all’esito del procedimento attivato, non si limitava a rigettare l’istanza ma disponeva la revoca del permesso, rilevando la sussistenza di una condizione ostativa e valutando negativamente la pericolosità sociale dell’interessato. Il provvedimento era preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, seguita dalle osservazioni dell’interessato, ritenute insufficienti. Avverso il decreto questorile e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Presidente della Regione, il ricorrente proponeva ricorso al TAR deducendo violazioni procedimentali, difetto di motivazione e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo in primo luogo la lamentata violazione del contraddittorio procedimentale: la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la successiva valutazione delle osservazioni presentate dall’interessato avevano correttamente garantito il diritto di difesa in sede amministrativa.

Nel merito, il Collegio ha chiarito che l’Amministrazione non aveva operato alcun automatismo tra la condanna riportata e la revoca del titolo, avendo invece formulato un giudizio complessivo sulla pericolosità sociale, valorizzando la durata del soggiorno, i precedenti penali e la complessiva condotta di vita dell’istante. La valutazione negativa si fondava anche su episodi recenti che denotavano una persistente propensione alla trasgressione, ritenuta incompatibile con il mantenimento dello status.

Il giudice ha inoltre rilevato la correttezza della verifica condotta dal Presidente della Regione in sede di ricorso gerarchico, il quale aveva accertato che, al momento della domanda, il richiedente era disoccupato e non aveva allegato elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza di legami familiari o un significativo radicamento sociale in Italia. Tale carenza probatoria impediva di superare la valenza ostativa della condanna riportata.

Quanto al mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva provveduto al rilascio di un permesso per motivi di lavoro, circostanza confermata dalle stesse parti. La domanda, pertanto, era priva di fondamento anche sotto questo profilo.

La sentenza conclude con la reiezione del ricorso e la compensazione delle spese, in ragione del peculiare sviluppo della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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