Accesso agli atti dell’ex concessionario cimiteriale: inammissibile l’ampliamento in ricorso (TAR Campania n. 3600 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ex art. 116 c.p.a., la domanda di accesso documentale non può ampliare in sede giurisdizionale il perimetro degli atti indicati nell’istanza procedimentale, poiché il thema ostensionis resta fissato dall’originaria richiesta. Ai fini dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, la mera qualità di ex concessionario di un’area cimiteriale non radica l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione di atti formatisi dopo la scadenza del rapporto concessorio, quando le determinazioni contestate attengano all’esecuzione della convenzione. L’istanza che ricerchi genericamente la documentazione relativa alla cessione dei manufatti, senza indicarli per estremi, è inammissibile per genericità. La finalità di tutela di un interesse meramente patrimoniale individuale esclude l’accesso civico generalizzato.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente ha gestito in concessione l’ampliamento del cimitero di una frazione comunale in forza di una convenzione scaduta, dopo la quale il Comune ha emesso un’ordinanza sindacale di rilascio dell’area con i relativi manufatti, eseguita e non impugnata.
Con istanza prot. n. 13051/2025, il Consorzio ha chiesto l’accesso alla documentazione relativa alla cessione delle cappelle realizzate, rivendicando la propria legittimazione quale ex concessionario. Il Comune, con nota prot. 754 del 22/01/2026, ha negato l’ostensione, contestando anche inadempienze contrattuali e l’assenza di interesse. Il Consorzio ha impugnato la nota e il silenzio serbato dall’Ente, proponendo ricorso contenente più azioni soggette a riti diversi, innanzi al TAR Campania. Alla camera di consiglio il difensore ha rinunciato all’istanza cautelare, chiedendo sentenza parziale solo sul rimedio ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità dell’istanza ostensiva, rilevando che essa risulta inammissibile nella parte in cui estende la domanda ad atti mai indicati nell’istanza procedimentale. Nell’originaria richiesta il Consorzio aveva domandato la documentazione relativa alla cessione delle cappelle e dei manufatti; nel ricorso ha invece richiesto anche gli atti di riacquisizione e destinazione dell’area, il collaudo e le varianti in riduzione, così introducendo un thema ostensionis ulteriore e diverso rispetto a quello fissato in sede amministrativa.
Sul merito dell’unica domanda residua, il Tribunale ha richiamato la disciplina dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, che subordina l’accesso a un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. Ha poi richiamato il consolidato orientamento secondo cui è sufficiente la astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante, senza che l’Amministrazione possa subordinare l’ostensione alla verifica della proponibilità di azioni giudiziarie.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che il Consorzio non abbia precisato in alcun modo l’interesse sostanziale sotteso. La documentazione richiesta attiene ad attività compiute dal Comune dopo la scadenza della concessione, mentre le doglianze formulate — mancata formalizzazione della variante riduttiva, mancata conclusione del collaudo, riequilibrio finanziario, risarcimento danni e pagamento di una somma per le opere — riguardano l’esecuzione della convenzione. La mera qualità di ex concessionario non è sufficiente a radicare l’interesse.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l’accesso possa essere invocato nell’ambito di una finalità di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione. L’istanza è stata reputata infine generica, poiché richiede plurimi atti non individuati per estremi e in parte di esistenza incerta, imponendo all’Ente un’attività di ricerca ed elaborazione non dovuta.
Quanto al rimedio dell’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013, il Collegio ne ha escluso l’esperibilità, poiché l’istanza risulta dichiaratamente finalizzata a un interesse meramente patrimoniale e individuale, incompatibile con le finalità di trasparenza e di interesse generale proprie dell’istituto. Ne deriva la legittimità del diniego espresso. Le spese sono state riservate al definitivo, con conversione in rito ordinario per le residue domande di annullamento e di declaratoria del silenzio.
Nota della Redazione
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