Revocatoria, credito del fideiussore e scientia damni degli acquirenti (Cass. civ. Sez. III n. 20960 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore di una società nei confronti degli acquirenti di un immobile, l’acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore risale al momento della nascita del credito, che coincide con quello della fideiussione. A tale data occorre dunque far riferimento per stabilire se l’atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito, con le conseguenze che ne derivano sui presupposti soggettivi della revocatoria. La scientia damni degli acquirenti può essere desunta dal rapporto di parentela con i venditori e da ulteriori elementi, quali l’acquisto delle sole quote dei mariti e non anche quelle delle mogli, situazione singolare idonea a ingenerare il sospetto della consapevolezza del pregiudizio. È inammissibile, per novità, il motivo di ricorso con cui si contesti per la prima volta in cassazione la legittimazione attiva del cessionario del credito.

Il Fatto

Una società aveva ottenuto nel 2014 un’apertura di credito da una banca di credito cooperativo; a garanzia del rapporto due soggetti avevano prestato fideiussione. Dal 2018 la società iniziò a rendersi inadempiente, accumulando uno scoperto di conto. Nel frattempo, nel 2014, i fideiussori, comproprietari di un villino, avevano venduto la proprietà dell’immobile ad alcuni loro congiunti per circa 28 mila euro.

La banca agì nel 2019 in revocatoria davanti al Tribunale di Taranto, che accolse la domanda ritenendo il prezzo vile e desumendo dal rapporto di parentela la conoscenza dello stato di difficoltà economica della società. La decisione fu confermata in appello. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; si è costituita la cessionaria del credito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha escluso la ragione posta a base della proposta di definizione accelerata, accogliendo l’opposizione proposta. Il ricorso risulta notificato nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, poiché la notifica è avvenuta il 15.3.2024 mentre la sentenza era stata notificata il 16.1.2024. La questione va dunque decisa nel merito.

Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la ritenuta legittimazione attiva della cessionaria, osservando che questa avrebbe depositato solo la copia della Gazzetta Ufficiale recante l’atto di cessione in blocco, senza provare che il credito in questione fosse ricompreso nella cessione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato per la prima volta in sede di legittimità: i ricorrenti non danno prova di averlo già prospettato nei gradi precedenti e la censura, essendo nuova, è tardiva.

Con il secondo motivo si deducevano due profili di censura. Il primo, relativo al valore del bene, è stato ritenuto inammissibile, in quanto postula un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito e non offre criteri di stima in grado di dimostrare l’insufficienza della motivazione. Il secondo profilo, concernente la scientia damni, è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato il principio, costantemente affermato, secondo cui il credito del fideiussore nasce al momento della fideiussione, di poco anteriore alla vendita: il credito è dunque sorto anteriormente all’atto dispositivo, con le conseguenze che ne derivano sui presupposti soggettivi della revocatoria.

Con il terzo motivo si censurava il difetto di motivazione in ordine alla prova della scientia damni degli acquirenti, desunta dal solo rapporto di parentela. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: il difetto di motivazione presuppone che non siano comprensibili le ragioni della decisione, mentre nel caso di specie esse sono chiare. La censura è inoltre parziale, perché i giudici di merito hanno ricavato la consapevolezza degli acquirenti anche dall’acquisto delle sole quote dei mariti e non di quelle delle mogli, circostanza ritenuta singolare e tale da ingenerare sospetto: profilo non contestato.

All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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