Accesso agli atti e tutela della riservatezza dei controinteressati nel concorso pubblico (TAR Lazio n. 14575 del 03.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, può essere esercitato solo in relazione a “documenti amministrativi” e non per ottenere lo svolgimento di un’attività da parte dell’Amministrazione. Esso presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, e va contemperato con il diritto alla riservatezza dei controinteressati, che, ex art. 22, comma 1, lett. c), della citata legge, vedrebbero compromesso tale diritto dall’esercizio dell’accesso. In materia di concorsi pubblici, l’ostensione di dati personali di altri candidati è ammissibile solo se necessaria alla difesa in giudizio della propria posizione e, comunque, in forma anonimizzata. La richiesta di verificare la titolarità della riserva in capo ad altri candidati non è una domanda di accesso, ma un’attività di controllo demandata all’Amministrazione in fase successiva all’assunzione. L’Amministrazione ha diritto al rimborso dei diritti di ricerca e delle spese di notifica ai controinteressati, secondo quanto stabilito dal proprio regolamento di accesso.

Il Fatto

Un candidato, che aveva partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di personale non dirigenziale presso il Ministero della Giustizia, dichiarando di avere diritto alla riserva ex legge n. 68/1999, dopo la pubblicazione della graduatoria finale e l’accertamento della propria mancata inclusione tra i vincitori, presentava un’articolata istanza di accesso per ottenere copia di verbali, elenchi e documentazione relativa all’applicazione delle riserve. Non avendo ricevuto riscontro, adiva il TAR avverso il silenzio-rigetto, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’accesso ex legge n. 241/1990 ha ad oggetto documenti amministrativi e non può essere esteso a richieste di attività. Ha quindi esaminato le singole domande del ricorrente, rilevando che gran parte di esse erano divenute improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’Amministrazione aveva già fornito la documentazione richiesta nel corso del giudizio.

In particolare, la richiesta di verificare che tutti i vincitori riservatari fossero iscritti al CPI e in stato di disoccupazione è stata qualificata come una richiesta di attività di controllo, non di ostensione documentale. Tale verifica è demandata all’Amministrazione della Giustizia solo nei confronti dei soggetti assunti, nel momento successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

La domanda volta a ottenere l’elenco completo dei riservatari ammessi, invece, si scontra con la tutela della riservatezza dei candidati, che assumono la qualità di controinteressati.

A fronte di tale conflitto, il Collegio ha individuato un punto di equilibrio: ha accolto la domanda di accesso limitatamente alla graduatoria dei candidati riservatari ex legge n. 68/1999 vincitori e idonei, in forma anonimizzata mediante codici alfanumerici di candidatura. Questa soluzione, secondo il Tribunale, consente di tutelare l’interesse del ricorrente senza sacrificare la riservatezza dei terzi, rendendo superflua anche la comunicazione ai controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *