Ordine di demolizione inottemperato e ingiunzione delle spese alla curatela fallimentare (Cons. Stato n. 5920 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura reale e va indirizzato a chi ha la materiale disponibilità del bene, a prescindere dalla sua inclusione nella massa fallimentare. La curatela fallimentare, quale soggetto che ha la concreta possibilità di ottemperare, è legittima destinataria dell’ingiunzione di pagamento delle spese sostenute dall’Amministrazione per la demolizione eseguita in danno. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento di ingiunzione, avendo contenuto vincolato e richiamando l’avviso già contenuto nell’ordine rimasto inottemperato. Le censure relative alla corretta individuazione del destinatario dell’ordine di ripristino sono inammissibili ove proposte tardivamente.
Il Fatto
Una società cooperativa edilizia ha realizzato un manufatto abusivo di circa 50 mq, adibito a ufficio di cantiere e deposito attrezzi. Il Comune ha adottato l’ordinanza di demolizione n. 5 del 14 gennaio 2019, notificata il 16 gennaio 2019 e rimasta inottemperata, come accertato con verbale del 1° luglio 2019.
Dopo il fallimento della cooperativa, il Comune ha ingiunto alla curatela il pagamento delle spese sostenute per la demolizione in danno. Il TAR Campania ha respinto il ricorso proposto dalla curatela, che ha poi appellato sostenendo che il manufatto abusivo non rientra nel compendio immobiliare della fallita e non è nella disponibilità del Fallimento.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove da una premessa di ordine processuale. L’ordinanza di ripristino è stata notificata il 16 gennaio 2019, e il ricorso di primo grado è stato notificato il 13 ottobre 2021. Le censure avverso l’ordinanza di demolizione sono pertanto inammissibili per tardività.
La tardività non è superata neppure qualificando l’azione come azione di nullità. Il termine è di 180 giorni ai sensi dell’art. 31, quarto comma, cod. proc. amm. Ne deriva che non può più contestarsi la corretta individuazione della curatela quale destinataria dell’ordinanza di demolizione.
Nel merito, il Collegio conferma l’impostazione del giudice di primo grado. L’ordine di ripristino è stato legittimamente rivolto agli organi del Fallimento in quanto aventi la materiale disponibilità del bene. Trattandosi di un manufatto destinato alla demolizione, non si ravvisa alcuna lesione dei diritti dei creditori.
Una volta accertata l’inottemperanza, l’Amministrazione ha correttamente ingiunto alla curatela il pagamento delle spese di demolizione eseguita in danno. Le spese sono poste in capo a chi, pur avendone la possibilità, non ha provveduto spontaneamente alla rimozione.
Quanto alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio osserva che non sussiste lesione del contraddittorio: il provvedimento ha contenuto vincolato e l’ordine rimasto inottemperato conteneva già l’espresso avviso delle conseguenze. Né giova la comunicazione tra curatore e Giudice delegato del 4 febbraio 2019, intervenuta dopo circa venti giorni dall’adozione dell’ordinanza, a dimostrazione della possibilità di impugnarla tempestivamente. L’appello è infine respinto, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese per Euro 4.000.
Nota della Redazione
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