Accesso difensivo agli atti dell’ASP e silenzio sull’istanza di ostensione (TAR Sicilia n. 1660 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, il soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento detenuto dalla Pubblica Amministrazione, ha diritto non solo a prenderne visione ma anche a estrarne copia. Ai fini dell’accesso documentale devono sussistere un interesse giuridicamente rilevante, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il rilascio parziale dei documenti richiesti non esaurisce l’obbligo dell’Amministrazione, che resta tenuta a ostendere quanto ancora non esibito. Il silenzio serbato sull’istanza di accesso è illegittimo e il ricorso avverso di esso è fondato per la parte non soddisfatta.
Il Fatto
Con nota dell’8 ottobre 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale intimava alla ricorrente il pagamento della somma complessiva di euro 243,00 per mancato pagamento del ticket. Dubitando della correttezza della pretesa, la ricorrente presentava, il 4 novembre 2025, un’istanza di accesso volta a ottenere copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, dei documenti attestanti la prestazione erogata e la relativa data, del prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e di ogni altro atto utilizzato nel procedimento.
Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente agiva davanti al TAR per l’accertamento del proprio diritto all’accesso. L’Azienda, ritualmente intimata, non si costituiva. Con memoria del 28 aprile 2026 la ricorrente dichiarava che l’Amministrazione aveva provveduto parzialmente all’ostensione, consentendo l’accesso agli atti indicati sub b) e c). All’esito della camera di consiglio, la causa era posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina degli art. 22 e ss. l. n. 241/1990, che riconosce a tutti i soggetti privati titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi, il diritto di prenderne visione ed estrarne copia. La nozione di Pubblica Amministrazione comprende anche i soggetti di diritto privato, sia pure limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.
La giurisprudenza richiamata, Consiglio di Stato sez. VI, 27 marzo 2024, n. 2900, individua i presupposti dell’accesso documentale: un interesse giuridicamente rilevante, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo; un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta; e, in ipotesi di accesso difensivo, la necessità dell’ostensione per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dimostrato di avere un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti la cui ostensione era stata negata, volendo agire in giudizio a tutela dei propri interessi a fronte di ritenute irregolarità nella determinazione del debito a proprio carico. Il Collegio ha quindi ritenuto che dovesse essere consentito l’accesso agli atti non ancora esibiti, in particolare alla copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta di pagamento.
Quanto agli atti già ostesi, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Per il resto il ricorso è stato accolto, con riconoscimento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia, salva la corresponsione del costo di riproduzione, dei documenti indicati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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