Revocazione della sentenza registrata e carenza sopravvenuta di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 21032 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche se ancora suscettibile di impugnazione o già impugnato, ma non quando sia stato riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo. La natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto impone il collegamento a un atto esistente, come conferma la debenza della restituzione e del conguaglio in caso di tributo preteso su atto non definitivo e poi annullato o riformato. La revocazione del provvedimento registrato, intervenuta in corso di causa, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso per cassazione e giustifica la compensazione delle spese giudiziali.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale per la Campania, che aveva accolto l’appello della società controricorrente avverso l’avviso di liquidazione per imposta di registro, riducendo l’imposta dovuta sull’importo garantito dal massimale di polizza, al netto dello scoperto, anziché sull’importo risultante dalla sentenza soggetta a registrazione.

La sentenza registrata, resa dalla Corte di Appello di Napoli, era stata successivamente revocata in sede rescindente e riformata in sede rescissoria, con conferma della manleva nei soli limiti del massimale assicurato. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse a seguito della revocazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 37 e 57 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa allegata, per avere il giudice di appello fatto riferimento a elementi extra-testuali rispetto alla sentenza soggetta a imposta.

Il collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del d.P.R. n. 131/1986, un provvedimento è imponibile anche quando sia ancora impugnabile o sia stato impugnato, ma non quando sia già stato riformato o annullato, con conseguente venir meno del presupposto impositivo (Cass., Sez. Trib., n. 33273 del 2023).

La diversa conclusione contrasterebbe con la natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto, necessariamente collegata a un atto esistente. Ciò è confermato dalla debenza della restituzione e del conguaglio quando il tributo sia preteso in ordine a un atto non definitivo e successivamente annullato o riformato con provvedimento definitivo.

Nel caso concreto, la revocazione della sentenza registrata ha confermato il corretto ridimensionamento della pretesa impositiva nei limiti del massimale di polizza, in conformità alla decisione del giudice di appello. Il ricorso è pertanto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La revocazione intervenuta in corso di causa giustifica la compensazione tra le parti delle spese giudiziali. Non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato esentata mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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