La consapevolezza della frode carosello si prova per presunzioni e l’assorbimento dell’appello incidentale va motivato (Cass. civ. Sez. 5 n. 20914 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il cessionario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta. Grava invece sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza di partecipare a un’evasione fiscale e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita. La dichiarazione di assorbimento, proprio o improprio, di una domanda postula la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano; in mancanza, si configura omissione di pronuncia con conseguente nullità della decisione sul punto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società a ristretta base azionaria e ai due soci quattro avvisi di accertamento per le annualità dal 2013 al 2016, fondati su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato la partecipazione a una frode carosello nel commercio di carburanti, con acquisti da società “cartiere” prive di struttura. La Commissione Tributaria Provinciale confermava i recuperi IVA, valorizzando la paradossale condizione di crediti congelati per circa 856.000 euro mai riscossi dalle cartiere, ma la Commissione Tributaria Regionale, in riforma integrale, annullava gli atti impositivi ritenendo l’Ufficio carente nella prova della consapevolezza della frode e rigettando l’appello incidentale dell’Amministrazione sulla indeducibilità dei costi per difetto di inerenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ravvisando la violazione delle norme sull’onere della prova e sulle presunzioni. Richiamato il consolidato orientamento per cui l’Amministrazione deve provare, anche per via indiziaria, la consapevolezza del cessionario dell’operazione soggettivamente inesistente, la Suprema Corte ha censurato la CTR per non aver esaminato funditus gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio. I giudici di legittimità hanno valorizzato gli indizi contenuti nel PVC: fornitori privi di sede operativa e dipendenti, alternanza cadenzata sul mercato, riconducibilità a filoni criminali, acquisto sottocosto e cristallizzazione di debiti insoluti per oltre 800.000 euro, corrispondenti all’IVA evasa a monte. Elementi che, come evidenziato dal Procuratore generale, costituiscono il paradigma della frode carosello che un operatore professionale accorto non poteva ignorare.
Nel governo della prova presuntiva, la Corte ha quindi corretto l’impostazione della CTR, che aveva incentrato il thema probandum sulla partecipazione consapevole o sul dolo del cessionario, laddove è sufficiente la conoscibilità della frode secondo l’ordinaria diligenza professionale. La regolarità della contabilità e dei pagamenti, valorizzata dai giudici d’appello, non assume rilievo dirimente secondo la giurisprudenza di legittimità, che esige dal contribuente la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
La Corte ha altresì ritenuto fondato il secondo motivo, con assorbimento del terzo, censurando la sentenza impugnata per omissione di pronuncia sull’appello incidentale dell’Ufficio riguardante i costi per gasolio da autotrazione. Il giudice d’appello aveva dichiarato l’assorbimento senza motivazione alcuna, in violazione del principio per cui la declaratoria di assorbimento – proprio o improprio – richiede la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata. La radicale mancanza di motivazione ha imposto l’annullamento anche su tale punto della sentenza impugnata.
La decisione della CTR è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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