Il socio detentore del bene sociale non usucapisce senza interversione (Cass. civ. Sez. I n. 21061 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il socio che utilizza per scopi personali un bene di proprietà della società non ne acquista il possesso ad usucapionem, ma ne ha soltanto la detenzione nell’interesse personale. Il possesso utile ai fini dell’art. 1158 cod. civ. può sorgere solo a seguito di un atto di interversione ai sensi dell’art. 1141, secondo comma, cod. civ. e dell’art. 1164 cod. civ. Il semplice godimento del bene con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 cod. civ., non integra di per sé l’interversione, perché non manifesta alla società la volontà del detentore di sottrarre il bene alla destinazione sociale. Il principio, affermato per la società in nome collettivo, si applica a maggior ragione al socio di una società di capitali, autonomo soggetto giuridico.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società in liquidazione aveva negato l’ammissione al passivo della domanda di rivendica proposta da un soggetto che assumeva di aver acquistato per usucapione ultraventennale un posto auto pertinenziale di proprietà della società, di cui era socio.
Il Tribunale di Milano, con decreto, in riforma del provvedimento del giudice delegato, aveva accolto la domanda di rivendica, ritenendo integrato il possesso utile all’usucapione. Ha proposto ricorso per cassazione il soggetto che aveva acquistato il bene all’asta fallimentare, quale successore a titolo particolare della società.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal controricorrente. Richiamando Cass. n. 8975/2020, si afferma che il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa verso il dante causa, allegando il titolo che gli consenta di sostituirlo; è sufficiente la specifica indicazione dell’atto nell’intestazione dell’impugnazione, se il titolo è di natura pubblica e incontestato o non contestato adeguatamente.
Nel caso concreto, il controricorrente non aveva contestato l’aggiudicazione né il decreto di trasferimento, limitandosi a far valere ragioni di merito, irrilevanti sotto il profilo della legittimazione ad impugnare.
Il secondo motivo, esaminato con priorità per il principio della ragione più liquida, è fondato. La Corte richiama Cass. n. 2487/2000, che ha enunciato il principio secondo cui il socio che utilizza per scopi personali il bene della società non acquista un proprio possesso, ma detiene l’immobile per un interesse personale; il possesso può essere assunto solo a seguito di un atto di interversione. Al godimento con il consenso degli altri soci, ex art. 2256 cod. civ., non può attribuirsi valore di interversione, trattandosi di godimento concesso dalla società e perciò inidoneo a manifestare la volontà del detentore di sottrarre il bene alla società.
Tale principio, enunciato per la società in nome collettivo, è applicabile a maggior ragione al socio di una società di capitali, autonomo soggetto giuridico. Il Tribunale ha fatto un uso scorretto del principio: avendo il socio avuto pacificamente la detenzione del posto auto quale socio della fallita, per riconoscere il possesso ad usucapionem avrebbe dovuto individuare un atto di interversione, che invece, secondo l’accertamento dello stesso giudice di merito, non è mai stato posto in essere. Il giudice di merito ha valorizzato solo l’elemento fattuale del mero godimento del bene sociale.
Il primo e il terzo motivo restano assorbiti. Il decreto è cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. — non necessari ulteriori accertamenti in fatto — la Corte rigetta l’opposizione allo stato passivo. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate per la peculiarità della controversia e l’alternanza decisoria dei giudici concorsuali di merito.
Nota della Redazione
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