Estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 21115 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio nel caso in cui, decorso il termine del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione prevista dal comma 13 del medesimo art. 6, né sia intervenuto un diniego della definizione poi impugnato. La declaratoria di estinzione consegue al perfezionamento della fattispecie legale ostativa alla prosecuzione del processo, restando salva la facoltà delle parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate.

Il Fatto

Un notaio riceveva, per gli anni di imposta 2009 e 2011, avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione di costi portati indebitamente in deduzione dal reddito professionale. Il controllo scaturiva da un accesso presso lo studio del professionista finalizzato allo svolgimento di una verifica fiscale.

Il contribuente impugnava gli atti impositivi davanti alla C.t.p. di Alessandria, che riuniva i ricorsi e li accoglieva integralmente in punto di nullità per carenza dei poteri di firma del funzionario, assorbendo le ulteriori questioni. La C.t.r. del Piemonte, in riforma parziale, rigettava l’eccezione formale ed esaminava il merito, confermando il recupero a tassazione del canone di locazione. Proposto ricorso per cassazione, nelle more del giudizio il contribuente aderiva alla definizione agevolata della controversia.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articolava in due motivi: violazione dell’art. 2697 cod. civ. per avere la C.t.r. ritenuto provato il recupero fiscale sulla base di un campione di fatture statisticamente non significativo, e omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere il giudice di appello statuito sulla documentazione prodotta in ordine alle spese anticipate in nome e per conto del cliente e alla tassa archivio.

La Corte, prima di esaminare i motivi, rileva che in data 6 giugno 2025 il contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata ex art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018 e copia della quietanza di versamento della prima rata, riferite all’avviso di accertamento per l’anno 2011, relativo alla contestazione sulla quale permaneva la soccombenza in appello.

Il Collegio dà atto che si è formato giudicato interno favorevole al contribuente sulla illegittimità della ripresa a tassazione del costo del canone di locazione per il 2009, non essendo stata impugnata dall’Ufficio la sentenza sul punto con ricorso incidentale. La controversia residua verte, dunque, esclusivamente sulla pretesa per l’anno 2011.

Vista la documentazione prodotta ai fini della definizione e rilevato che, entro il 31 dicembre 2020, nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119/2018, né risulta intervenuto un diniego della definizione poi impugnato, il processo — per quanto ancora rileva — si dichiara estinto con il decorso del termine. Resta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ., con spese a carico di chi le ha anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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