Spese di lite nel processo tributario: la contumacia non giustifica la compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 9870 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 156 del 2015, richiede che il giudice espliciti nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. La mancata costituzione della parte intimata nel giudizio di appello non integra una di tali ragioni e non esonera la parte vittoriosa dalle spese di lite. Chi ha dovuto proporre impugnazione per rimediare a un errore del giudice di prime cure, riconosciuto come tale in sede di gravame, ha diritto al riconoscimento delle spese di lite anche per il grado di appello, in quanto incolpevole rispetto alla necessità di procedere.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo su autovettura emesso dall’agente della riscossione in relazione a quattro cartelle relative a tasse automobilistiche per complessivi € 1.753,80, eccependo l’omessa notifica degli atti presupposti, l’estinzione dell’obbligazione per decorso dei termini di decadenza e prescrizione, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e l’avvenuta impugnazione di una delle cartelle.
Il giudice di prime cure, preso atto dell’annullamento di una cartella con sentenza passata in giudicato, ha annullato l’atto per prescrizione, compensando le spese di lite in ragione della regolare notifica delle cartelle e dell’originaria debenza dei tributi. Il giudice di appello ha accolto parzialmente l’impugnazione, condannando l’agente della riscossione al rimborso delle spese del primo grado in favore del difensore antistatario e dichiarando irripetibili le spese del gravame, sul rilievo che la controparte non aveva svolto attività difensiva in tale sede. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546/1992, all’art. 132 cod. proc. civ., all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la condanna alle spese è conseguenza oggettiva della soccombenza e non ha natura sanzionatoria, mentre la compensazione è un’eccezione ammessa solo in casi specifici, quali la soccombenza reciproca o le gravi ed eccezionali ragioni.
Il giudice di appello aveva giustificato l’irripetibilità delle spese sulla sola circostanza che la controparte non aveva svolto attività difensiva in quella sede. La Corte rileva che la compensazione delle spese nel processo tributario, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, è consentita solo esplicitando le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee.
Un siffatto difetto di motivazione integra un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità, come già chiarito dalla Cass. n. 9312 del 2024. La mancata costituzione della parte intimata in appello non costituisce ragione idonea a escludere la ripetibilità delle spese: il ricorrente ha dovuto affrontare il giudizio di secondo grado per rimediare all’errore del giudice di prime cure, riconosciuto come tale dallo stesso giudice del gravame.
Ne consegue che il contribuente aveva diritto al riconoscimento delle spese di lite anche per il giudizio di appello, essendo incolpevole rispetto alla necessità di procedere all’impugnazione. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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