Notifica dell’avviso di accertamento agli ex soci della società cancellata: la successione ex art. 110 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 6352 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione. I soci, quali successori della società, subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, mentre deve escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta, il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale. È valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società, trovando essa fondamento nel fenomeno successorio. La cessazione della capacità processuale della società in persona del liquidatore è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.
Il Fatto
A una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese in data 23 aprile 2014, veniva notificato, in persona del liquidatore e legale rappresentante e ai soci, un avviso di accertamento per ricavi non contabilizzati relativi all’anno 2010. L’atto era notificato in data 13 ottobre 2015.
La CTP di Lecce accoglieva il ricorso dei contribuenti rilevando la carenza di legittimazione passiva della società, in quanto l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, di natura sostanziale e non retroattiva, non era applicabile alla cancellazione richiesta prima della sua entrata in vigore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che l’estinzione della società non consentisse all’Ufficio di emanare e notificare atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha giudicato il motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate fondato con riferimento alle posizioni degli ex soci e infondato con riferimento alla posizione dell’ex liquidatore. Ha anzitutto ricostruito la portata dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, il quale, prevedendo un differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società ai soli fini fiscali, introduce una finzione legale di mantenimento in vita della società, applicabile però solo alle cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014, trattandosi di norma sostanziale priva di efficacia retroattiva. Nel caso di specie, essendo la società stata cancellata in data antecedente, il differimento non opera.
Tale conclusione, tuttavia, non preclude all’Amministrazione finanziaria la possibilità di accertare le obbligazioni tributarie facenti capo alla società estinta. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, secondo cui l’estinzione della società conseguente alla cancellazione determina un fenomeno di tipo successorio: i rapporti obbligatori non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale. Il subentro riguarda i soci che rivestivano tale qualità al momento della cancellazione, i quali rispondono del debito tributario nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Quanto alla notifica, la Corte ha affermato che è valida quella effettuata a mani dei soci dopo l’estinzione della società, poiché, analogamente a quanto previsto dall’art. 65, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 per il caso di morte del debitore, essa trova fondamento nel fenomeno successorio che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa, realizzandosi comunque lo scopo di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata.
La Corte ha infine escluso la legittimazione passiva dell’ex liquidatore, il quale non è successore della società ma può essere destinatario solo di un’autonoma azione risarcitoria, non della pretesa attinente al debito sociale, essendo la sua cessazione della capacità processuale rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. Ha pertanto accolto il ricorso con riferimento agli ex soci, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.
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Nota della Redazione
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