Notifica dell’avviso di accertamento al socio accomandatario receduto: obbligo dell’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13081 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva, con riguardo alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società di persone, qualora il socio abbia receduto dalla società in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificare l’atto impositivo anche al socio. In difetto di notifica, l’atto della riscossione non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento notificato alla società, ma deve contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa. La mancata notifica al socio receduto determina una compressione del diritto di difesa, configurandosi un’inammissibile lesione del contraddittorio.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’intimazione di pagamento notificata al socio accomandatario di una società in accomandita semplice per il mancato pagamento di somme dovute a titolo di IVA e IRAP, in forza di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società, dalla quale egli aveva receduto in epoca antecedente alla notifica dell’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la notifica dell’avviso di accertamento alla società. In grado di appello, il contribuente deduceva la carenza di legittimazione passiva e l’illegittimità dell’intimazione per violazione del beneficium excussionis. La Corte di secondo grado accoglieva l’appello, dichiarando la nullità dell’intimazione di pagamento per mancata notifica dell’atto presupposto al socio receduto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, esamina l’unico motivo con cui l’Agenzia delle Entrate denuncia la falsa applicazione dell’art. 2304 c.c., degli artt. 2312 e 2495 c.c., nonché dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014. L’Amministrazione ricorrente sostiene che la responsabilità del socio illimitatamente responsabile derivi direttamente dalla sua posizione giuridica, e che non sia richiesta la notifica personale dell’avviso di accertamento, essendo sufficiente la notifica alla società e la successiva notifica dell’atto esecutivo al socio.
La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando il principio di diritto, già affermato da Cass. n. 1281/2020 e successivamente da Cass. n. 6197/2024, secondo cui, nel caso di recesso del socio antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento alla società, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a notificar l’atto impositivo anche al socio. Tale obbligo si fonda sulla circostanza che il socio receduto, non facendo più parte della società, non ha il potere di consultare i documenti sociali a norma dell’art. 2261 c.c.
La mancata notifica dell’avviso di accertamento al socio receduto, infatti, determinerebbe un’inaccettabile compressione del suo diritto di difesa, non potendo egli validamente opporsi alla riscossione nei suoi confronti impugnando la cartella di pagamento, la quale non può limitarsi a rinviare all’avviso di accertamento notificato alla società. L’atto della riscossione deve, invece, contenere l’illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa.
La Corte, pertanto, conferma la sentenza impugnata che aveva ritenuto la necessità della notificazione dell’atto impositivo al socio receduto, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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