Visto infedele, competenza della direzione regionale per l’iscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 5008 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997 a carico di chi rilascia il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del d.m. n. 164 del 1999, ha funzione anche punitiva. Ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art. 39, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente appartiene alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Tale competenza non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Il Fatto
Un professionista abilitato all’assistenza fiscale, su incarico di un centro autorizzato di assistenza fiscale, appose il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Modello 730/2015 di un contribuente con domicilio fiscale nel territorio di competenza di un ufficio provinciale dell’Agenzia delle entrate.
All’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio provinciale ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo a carico del professionista, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241 del 1997, l’imposta, la sanzione pari al 30 per cento e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Impugnata la cartella, la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso per incompetenza dell’ufficio e per carenze di motivazione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettò l’appello dell’Agenzia. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura la sentenza d’appello per aver ravvisato l’incompetenza funzionale e territoriale dell’ufficio che ha emesso il ruolo. La Corte preliminarmente rileva che la sentenza impugnata, a prescindere dall’improprietà della formula dispositiva, ha nella sostanza rigettato l’appello erariale, confermando l’annullamento della cartella per il vizio denunciato dal professionista sin dall’atto introduttivo.
Nel merito il motivo è infondato. La Corte richiama il proprio orientamento formatosi sulla medesima fattispecie e tra le stesse parti: la responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto infedele ha funzione anche punitiva; pertanto la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute appartiene alla direzione regionale individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, a pena di illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.
Il Collegio richiama in particolare Cass. n. 11660/2024 e numerosi arresti conformi, resi anche tra le stesse parti. Non ravvisando argomenti per discostarsene, intende dare ulteriore continuità a tale orientamento e rigetta il primo motivo.
Il secondo motivo, incentrato sull’applicabilità del principio del favor rei e sul novellato art. 39, è dichiarato inammissibile. La ratio decidendi della sentenza d’appello si esaurisce nell’illegittimità della cartella per incompetenza dell’ufficio, vizio espressamente definito assorbente dell’ulteriore questione. Il motivo attinge dunque una ratio che manca nella sentenza impugnata, proprio perché ritenuta assorbita dal giudice a quo. In ogni caso esso sarebbe assorbito in questa sede per effetto della conferma della sentenza in ordine all’illegittimità per incompetenza, che incide integralmente sulla cartella, a prescindere da an e quantum delle singole pretese.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di legittimità, in considerazione della novità della questione e della recente formazione di un nutrito orientamento in materia. Rilevata la soccombenza di una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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