Partitore idrico accatastabile in categoria D se l’attività è economica (Cass. civ. Sez. V n. 21262 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il partitore idrico, inteso come impianto in muratura o per componenti tecnologiche, è suscettibile di autonomo accatastamento e va censito nella categoria D, non nella categoria E/9, quando la gestione del servizio idrico integrato presenti natura economica. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito nella legge n. 286 del 2006, instaura una incompatibilità tra classificazione nel gruppo E e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. È dirimente accertare se la gestione persegua il cd. lucro oggettivo, ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi. La destinazione a servizio pubblico e l’assenza di scopo di lucro soggettivo non escludono la natura imprenditoriale dell’attività, rilevando solo le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento catastale con il quale si rettificava il classamento di una unità immobiliare, qualificata come partitore idrico, dalla categoria E/9 proposta a quella D/1. La Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la società contribuente rendesse un servizio pubblico senza fini di lucro e che la riscossione dei canoni non costituisse utile d’impresa ma copertura dei costi di gestione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente si costituiva al solo fine di partecipare all’udienza, depositando memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibili le memorie depositate dalla contribuente. È irricevibile la memoria ex art. 378 c.p.c. presentata in prossimità dell’udienza dalla parte che non ha depositato tempestivamente il controricorso, restando ferma la facoltà del difensore di partecipare alla discussione orale.

Il secondo motivo, esaminato con priorità ai sensi dell’art. 276, secondo comma, c.p.c., è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost. Nel caso di specie la motivazione della CTR si pone al di sopra di tale soglia.

Il primo motivo è invece fondato. La Corte riafferma che la qualificazione nel gruppo E è propria di immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale, che li rende sostanzialmente incommerciabili. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 instaura una vera incompatibilità tra censimento in categoria E e destinazione ad uso commerciale o industriale, qualora gli immobili presentino autonomia funzionale e reddituale.

Dirimente diventa accertare se la gestione dell’impianto presentasse i caratteri della economicità, intesa come perseguimento del cd. lucro oggettivo. La normativa di settore richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità, e la giurisprudenza di legittimità ha qualificato la tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa. Il partitore concorre quindi allo svolgimento di un’attività produttiva.

La Corte precisa che la natura economica dell’attività non viene meno per il fatto che a gestire il servizio sia l’ente territoriale, un’azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune. Ciò che rileva sono le caratteristiche dell’immobile e la sua destinazione funzionale. L’interesse generale non esclude l’autonomia funzionale e reddituale delle unità immobiliari ad uso commerciale, né la loro rilevanza nell’ordinamento eurounitario in tema di aiuti di Stato e concorrenza. La CTR ha fatto malgoverno di tali principi affermando la correttezza dell’inserimento in categoria E/9 sull’erroneo presupposto che la destinazione a servizio pubblico fosse incompatibile con la natura imprenditoriale dell’attività.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *