Classamento catastale del partitore idrico: prevale la destinazione economica (Cass. civ. Sez. V n. 21261 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, la qualificazione nel gruppo E è riservata agli immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incomm erciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria “E” e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale. Il manufatto destinato a partitore idrico presenta autonomia funzionale e reddituale ed è quindi suscettibile di autonomo accatastamento, concorrendo a un’attività economica e dovendosi ascrivere alle unità a destinazione speciale. La natura economica dell’attività non viene meno per il fatto che la gestione del servizio pubblico sia affidata a una società a partecipazione pubblica, rilevando le caratteristiche e la destinazione funzionale dell’immobile.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento catastale con cui si rettificava il classamento di una unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, dalla categoria E/9 proposta a quella D/1.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 258/02/19, respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che la società contribuente, in quanto gestore di un servizio pubblico senza fini di lucro, dovesse mantenere il classamento in E/9. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Il secondo motivo, trattato prioritariamente ex art. 276, secondo comma, c.p.c., è infondato. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il sindacato resta circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» ex art. 111, comma 6, Cost. La motivazione della CTR si colloca al di sopra di tale soglia.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte richiama i propri precedenti sulla classificazione catastale (tra cui Cass., Sez. 5^, n. 9427 del 2019, Cass. n. 2247 del 2021 e Cass., Sez. 6-5, ord. n. 18946 del 2022). Il gruppo “E” comprende immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri) incomm erciabili e estranei a ogni logica di produzione industriale. L’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006 esclude dal gruppo E gli immobili destinati ad uso commerciale o industriale che presentino autonomia funzionale e reddituale, rendendo dirimente accertare l’economicità della gestione.
La normativa di settore (art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994; artt. 141 e 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006) richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il servizio idrico integrato è classificabile come servizio a rilevanza economica (art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000), e la relativa tariffa costituisce il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa (Cass. n. 12763 e n. 12769 del 2014).
Il partitore, come impianto, deve essere accatastato (art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015). Esso presenta autonomia funzionale e reddituale, ma concorre a un’attività economica ed è destinato a un’attività produttiva, come le unità a destinazione speciale (art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939; art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949). L’interesse generale non esclude l’autonomia reddituale né la rilevanza eurounitaria dell’impresa (con richiamo a plurime pronunce della CGUE). La CTR ha fatto malgoverno di tali principi.
La sentenza è cassata in accoglimento del primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in differente composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.