Il giudicato esterno sul metodo di accertamento non vincola per le annualità diverse in materia di Iva (Cass. civ. Sez. 5 n. 12404 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte periodiche, l’efficacia di giudicato esterno della pronuncia definitiva resa tra le stesse parti per una determinata annualità di imposta si estende alle altre annualità solo con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente, idonei a produrre effetti lungo un arco temporale che comprende più periodi di imposizione. Non si estende, invece, agli elementi connotati da variabilità in funzione del tempo, quali i dati necessari all’accertamento della percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto per determinare il reddito non dichiarato, che possono variare di anno in anno. In materia di IVA, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non può comunque esplicarsi ove comporti l’estensione ad altri periodi di imposta di un accertamento in contrasto con la disciplina comunitaria imperativa, compromettendone l’effettività, secondo il principio affermato dalla CGUE 3 settembre 2009, causa C-2/08.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società esercente attività di commercio di materiali idrosanitari, dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2008, emesso a seguito di verifiche fiscali. L’Amministrazione finanziaria aveva rideterminato l’imponibile a fini Ires, Irap e Iva su ricavi non dichiarati, utilizzando la percentuale media ponderale di ricarico del 67,758 per cento applicata alle vendite dell’anno 2008, e traslandola a ritroso anche alle annualità precedenti. La società aveva impugnato l’atto impositivo, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello, ove il giudice tributario aveva richiamato la motivazione della sentenza di prime cure e rilevato l’esito favorevole dei giudizi relativi ad altre due annualità. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, con riferimento al primo motivo di ricorso concernente la dedotta motivazione apparente della sentenza di appello, richiama il principio per cui la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione. La decisione impugnata non si è limitata ad un’acritica adesione alla pronuncia di primo grado, ma ha condiviso il giudizio di merito riportandone i passaggi salienti e valutando le censure dell’ufficio inidonee a superare i rilievi in fatto specificamente individuati. Ne consegue l’infondatezza dell’error in procedendo denunciato.
In ordine all’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente con riferimento alle sentenze relative ad altre annualità, la Corte ricostruisce i limiti dell’efficacia espansiva. Il giudicato formatosi per una determinata annualità esplica effetti nei giudizi pendenti tra le stesse parti per anni diversi, limitatamente a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente. Non riguarda, invece, gli elementi variabili destinati a modificarsi nel tempo, quali i dati necessari all’accertamento della percentuale di ricarico, che possono variare di anno in anno in ragione della variabilità del risultato dell’attività di impresa.
In materia di IVA, la Corte ribadisce che l’efficacia espansiva del giudicato esterno non può esplicarsi ove comporti l’estensione ad altri periodi di imposta di un accertamento in contrasto con la disciplina comunitaria imperativa, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale previsto dall’art. 2909 c.c. Tale principio si fonda sulla primazia del diritto comunitario, come affermato dalla CGUE 3 settembre 2009, causa C-2/08, in tema di contrasto all’abuso del diritto. Alla luce di tali principi, la sentenza impugnata ha correttamente escluso l’estensione del vincolo del giudicato sull’accertamento della percentuale di ricarico, ancorché fossero coinvolti tratti storici comuni.
Il secondo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., poiché l’Agenzia non ha indicato gli elementi necessari per rideterminare il reddito senza ricorrere alla presunzione basata sull’applicazione a ritroso della percentuale di ricarico, rendendo impossibile valutare la fondatezza della doglianza. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e distrazione a favore del difensore della società dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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