Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 21476 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensare i costi tra le parti e si risolve in una verifica “in negativo”, in ragione dell'”elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione. Non è indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa. Il giudice di legittimità accerta soltanto che le ragioni poste a fondamento del provvedimento siano non illogiche o non erronee. Nel giudizio di ottemperanza la compensazione può essere disposta dal giudice tributario anche al di fuori dei presupposti dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientrando in una valutazione discrezionale insindacabile se sorretta da motivazione congrua.

Il Fatto

Il ricorrente, vittorioso nel merito di un precedente giudizio, propone ricorso per ottemperanza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il giudice dell’ottemperanza, pur riconoscendo la fondatezza della pretesa, dispone la compensazione delle spese di lite. Avverso tale statuizione il ricorrente ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 46 del d.lgs. n. 546/1992, per essere stata la compensazione pronunciata in assenza dei presupposti di legge. La Regione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto la motivazione del giudice di appello, che aveva escluso la condanna della Regione alle spese in ragione del lieve ritardo, giustificato dall’esigenza di chiarimenti su spese sostenute dalla parte e rimasti senza riscontro. Su questa base il Collegio ricostruisce il perimetro del proprio sindacato.

In tema di spese giudiziali, il controllo di legittimità sulla compensazione non investe il merito della scelta, ma è diretto a evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2014, ha riconosciuto che il potere di compensazione è assistito da una “elasticità” costituzionalmente necessaria, non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione delle spese in favore della parte vittoriosa.

Da ciò discende che il giudice di legittimità è chiamato a verificare soltanto che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. siano “non illogiche” o “erronee”. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. 6 n. 21400 del 2021 e, in tema di “riduzione al minimo costituzionale” del sindacato sulla parte motiva, le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, oltre a Cass. Sez. 3 n. 23828 del 2015 e Cass. Sez. 1 n. 13248 del 2020.

Applicando tali coordinate, la motivazione del giudice di appello in punto di compensazione è giudicata non illogica né erronea: la Corte di giustizia tributaria ha valorizzato, nell’ambito della propria discrezionalità, il lieve ritardo dell’ente e il mancato riscontro del ricorrente alle richieste di chiarimento. Il motivo è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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