Notifica a mezzo posta dell’avvocato equiparata all’ufficiale giudiziario nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 21475 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta eseguita dall’avvocato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza la messa in mora notificata con le modalità della legge n. 53/1994 soddisfa il requisito di cui all’art. 70 d.lgs. n. 546/1992, restando irrilevante che l’atto non sia stato consegnato da un ufficiale giudiziario. Il ricorso per ottemperanza proposto dopo tale messa in mora è pertanto ammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, aveva proposto ricorso per ottemperanza davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, chiedendo l’esecuzione di una sentenza emessa in suo favore. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso rilevando che la messa in mora, presupposto di proponibilità, non era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario ma a mezzo raccomandata postale, in violazione dell’art. 70 d.P.R. n. 546/1992.
Contro quella decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato il difetto assoluto di motivazione della sentenza gravata; con il secondo ha contestato la violazione degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 1 della legge n. 53/1994, sostenendo che la notifica eseguita in proprio dall’avvocato autorizzato equivale a quella dell’ufficiale giudiziario. La società intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta separatamente i due motivi. Il primo è giudicato infondato: non ricorre nella specie una motivazione meramente apparente, poiché è possibile individuare la ratio decidendi dei giudici di merito, sia pure sulla base di conclusioni erronee in diritto. La censura, nella sostanza, investe la correttezza giuridica del decisum e non un vizio di struttura della motivazione.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte muove dal dato pacifico che l’atto di messa in mora è stato notificato dall’avvocato in proprio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53/1994, a mezzo del servizio postale, e non a mezzo di ufficiale giudiziario. Richiama quindi la disposizione che consente al difensore munito di procura alle liti e dell’autorizzazione del consiglio dell’ordine di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo posta, secondo le modalità della legge n. 890/1982, salvo che l’autorità giudiziaria disponga la notifica personale.
Su questa base il Collegio richiama il proprio precedente secondo cui, nel contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta eseguita ai sensi della legge n. 53/1994 equivale in tutto e per tutto a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario (Cass., sez. 5, 24 marzo 2011, n. 6811). Il principio viene esteso oltre il segmento dell’appello davanti alle commissioni tributarie regionali.
Muovendo da tale equiparazione, la Corte ritiene che anche ai fini dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza la notifica a mezzo posta, eseguita ai sensi della legge n. 53/1994, equivalga a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il requisito di proponibilità posto dall’art. 70 del d.lgs. n. 546/1992 resta dunque soddisfatto e l’originario ricorso deve ritenersi pienamente ammissibile.
In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per l’esame del ricorso per ottemperanza e per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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