Notifica diretta della cartella, legittimo l’invio con posta privata (Cass. civ. Sez. V n. 21583 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Non è pertanto necessaria né la relata di notifica, né la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, né l’invio della successiva raccomandata informativa, poiché tale forma semplificata è giustificata dalla funzione pubblicistica svolta dall’agente della riscossione. Resta irrilevante la questione della legittimazione dell’operatore di posta privata, una volta accertato che la consegna è avvenuta tramite il servizio postale universale.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa la cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito di imposta indebitamente compensato e di IVA non versata, deducendo l’inesistenza della relativa notifica. La cartella era stata notificata dal concessionario avvalendosi di un’agenzia di posta privata, con raccomandata consegnata a un “delegato al ritiro” presso la sede dell’ufficio postale.

La Commissione provinciale accertava la regolarità della notifica e dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello della società, che proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tutti contestanti la ritualità della notificazione e la conseguente decadenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti volti a sostenere che la notifica non sarebbe stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione, ma per il tramite di un soggetto abilitato, con conseguente applicazione della legge n. 890/1982 e dei relativi oneri formali. Il ricorso è infondato.

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui la forma “semplificata” di notificazione prevista dall’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 è giustificata dalla funzione pubblicistica dell’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale. Ne deriva l’inapplicabilità delle norme sulla notifica degli atti giudiziari.

La Corte si sofferma sulla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, che ha dichiarato conforme a Costituzione la disciplina della notificazione diretta. Il Giudice delle leggi ha osservato che, in mancanza di relata, vi è comunque il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale, che fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato.

Quanto alla mancata previsione della raccomandata informativa, essa non costituisce condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria del diritto di difesa. La Corte precisa inoltre che, essendo stata la notifica effettuata tramite servizio postale universale, non si pone la questione della legittimazione dell’operatore privato, pur se privo di licenza individuale, rilasciata soltanto in epoca successiva.

Il giudice di appello si è dunque attenuto ai suddetti principi nel ritenere rituale la notifica della cartella, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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