Diritto di abitazione del coniuge superstite su casa del de cuius (Cass. civ. Sez. V n. 11095 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto reale di abitazione previsto dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. in favore del coniuge superstite è configurabile, sulla casa adibita a residenza familiare, solo quando l’immobile sia di proprietà esclusiva del de cuius ovvero in comunione tra questi e il coniuge stesso. La riserva non opera, invece, quando la casa familiare sia in comproprietà con terzi, non essendo in tal caso realizzabile la finalità di assicurare al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene. Ne deriva che, in tale evenienza, l’IMU è dovuta dai soli coeredi comproprietari, non essendo il coniuge superstite titolare di alcun diritto reale, a prescindere dalla destinazione dell’immobile a residenza familiare durante la vita del de cuius. In tema di contenzioso tributario, poi, la mera riproduzione delle controdeduzioni di primo grado da parte dell’ente impositore assolve l’onere di specificità dei motivi di appello imposto dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

Il Fatto

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale per il Veneto aveva rigettato il proprio appello principale e accolto quello incidentale dei contribuenti, in controversia relativa all’impugnazione del silenzio-rifiuto su istanza di parziale rimborso dell’IMU versata in eccedenza per gli anni 2013 e 2014.

L’immobile, già di proprietà esclusiva della prima moglie del de cuius, era pervenuto per successione al coniuge superstite e ai figli ed era divenuto oggetto di comproprietà con terzi. I giudici di appello avevano ritenuto che il secondo coniuge superstite avesse acquistato il diritto reale di abitazione per la quota corrispondente alla comproprietà del de cuius e fosse, in tale misura, soggetto passivo dell’imposta. Il Comune ha contestato tale ricostruzione, deducendo la violazione dell’art. 540, secondo comma, cod. civ. I contribuenti hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, formulata per asserito difetto di procura speciale del Comune e carenza di ius postulandi dei difensori: il tenore letterale dell’atto non lascia dubbi sull’imputabilità dell’incarico all’ente locale, in nome e per conto del quale ha agito il legale rappresentante.

Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. L’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, richiamato dall’art. 13, comma 1, d.l. n. 201/2011, individua anche il titolare del diritto reale di abitazione come soggetto passivo dell’imposta. Tuttavia, la Corte precisa che scopo dell’art. 540, secondo comma, cod. civ. è tutelare la stabilità della famiglia anche dopo la morte del coniuge, con l’unica condizione del rapporto di coniugio e dell’effettiva convivenza al momento dell’apertura della successione.

Il diritto di abitazione, però, non è configurabile ogni volta che l’immobile sia in comproprietà con terzi: la norma lo prevede solo quando la casa familiare sia di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione tra questi e il coniuge superstite. In caso di comunione con un terzo, l’intento del legislatore di garantire il godimento pieno del bene non è realizzabile. A sostegno la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 8171 del 1991, Sez. 2, n. 6691 del 2000, Sez. 3, n. 463 del 2009, Sez. 2, n. 15000 del 2021 e Sez. 2, n. 29162 del 2021.

Ne consegue che l’IMU è dovuta soltanto dai coeredi comproprietari e non dal coniuge superstite, privo di alcun diritto reale. La sentenza impugnata ha quindi contravvenuto al principio, là dove aveva attribuito al coniuge il diritto di abitazione per la quota corrispondente alla comproprietà del de cuius.

Assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile e infondato. La Corte ha ribadito che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impliciti la reiezione dell’eccezione e che, in materia tributaria, la riproposizione delle ragioni di primo grado assolve l’onere di specificità. La sentenza è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario dei contribuenti è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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