Cartella esattoriale impugnabile per vizi propri non per merito della pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 21599 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento, ancorché emessa a titolo di riscossione provvisoria, non ha natura di atto impositivo e può essere impugnata dal contribuente, quale coobbligato di società, esclusivamente per i vizi propri dell’atto di riscossione. Le eccezioni concernenti il merito della pretesa tributaria, comprese quelle sulla responsabilità del socio o dell’amministratore, devono essere proposte avverso gli avvisi di accertamento regolarmente notificati. La distinzione tra iscrizione a titolo provvisorio e riscossione frazionata è irrilevante, trattandosi in entrambi i casi di atti contenenti intimazioni di pagamento. È quindi errata la sentenza di appello che, in sede di impugnazione della cartella, esamini il merito della pretesa valorizzando le risultanze del giudizio penale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato il proprio appello. In primo grado il contribuente, quale coobbligato di due società, aveva impugnato le cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti a titolo di riscossione provvisoria, per un importo di euro 61.687,00, in ragione della sua qualità di socio e della partecipazione all’attività fraudolenta delle società, realizzata mediante emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La CGT1 aveva accolto il ricorso e la CGT2 aveva confermato la decisione, valorizzando l’esito del procedimento penale, conclusosi con l’assoluzione del contribuente perché il fatto non costituiva reato. Da qui il ricorso dell’Agenzia delle entrate, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, secondo cui la ricorrente non avrebbe impugnato una delle rationes decidendi espresse dalla CGT2, relativa all’autonomia patrimoniale delle società amministrate. Il rilievo è assorbito, poiché la censura dell’Amministrazione finanziaria riguarda l’impossibilità di far valere, in sede di impugnazione della cartella, le eccezioni di merito concernenti l’atto prodromico regolarmente notificato.
Nel merito, la Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 23 del d.lgs. n. 46/1999 e degli artt. 19, comma 3, e 68 del d.lgs. n. 546/1992. La CGT2 aveva distinto tra iscrizione a titolo provvisorio e riscossione frazionata, ritenendo che la prima conseguisse dall’accertamento e fosse intrinsecamente connessa alla pretesa contenuta nell’avviso, così da legittimare l’esame del merito.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il contribuente, per contestare la propria responsabilità quale amministratore o socio delle società, avrebbe dovuto impugnare gli atti impositivi regolarmente notificati, non rivolgersi contro le cartelle che su quegli avvisi si fondano e che, pertanto, non hanno natura di atto impositivo.
La circostanza che le cartelle fossero state emesse a titolo provvisorio, e non a titolo di riscossione frazionata, è irrilevante: in entrambi i casi si tratta di atti contenenti intimazioni di pagamento, avverso i quali possono farsi valere solo eccezioni concernenti i vizi propri degli atti medesimi e non le eccezioni sul merito della pretesa. La Corte richiama sul punto Cass. n. 25995 del 31.10.2017 e Cass. n. 8704 del 10.04.2013. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla CGT2 della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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