Inammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo non impugnabile (Cass. civ. Sez. V n. 21600 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. 546 del 1992, poiché è destinato a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza e sulla consistenza dei debiti tributari, per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente. Trattandosi di mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto mediante l’impugnazione dell’atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento in cui è trasfuso. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ammette la diretta impugnazione del ruolo e della cartella invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma si applica anche ai processi pendenti, poiché plasma un interesse ad agire di natura dinamica, e sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost.
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale l’estratto di ruolo esattoriale recante l’iscrizione di una cartella di pagamento. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5506/07/20 depositata il 20.11.2020 e non notificata, decideva la controversia.
Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, con atti notificati via PEC rispettivamente il 12 e il 20 maggio 2021, sia il contribuente sia il concessionario della riscossione. Il Collegio qualificava come impugnazione principale quella del contribuente e come impugnazione incidentale quella dell’agente della riscossione, con controricorsi di ciascuna parte. La causa è stata discussa in adunanza camerale il 29 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che oggetto dell’impugnazione è l’estratto di ruolo, come si evince dalla stessa narrativa del ricorrente. Su tale premessa la Corte prescinde dall’esame dei motivi e affronta la questione dell’ammissibilità del ricorso originario.
L’estratto di ruolo non è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. 546 del 1992. Esso è destinato a fornire informazioni sintetiche e riassuntive sull’esistenza, sulla consistenza, sulla natura e sullo stato dei debiti tributari, per consentire di valutare l’affidabilità e la solvibilità del contribuente in sede contrattuale, amministrativa o giudiziaria, secondo il principio già espresso da Cass., Sez. V, Ordinanza n. 13536/2020. Si tratta di un mero atto interno dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i vizi che lo concernono possono essere dedotti solo impugnando l’atto impositivo in senso proprio, cioè la cartella di pagamento in cui è trasfuso.
La Corte richiama l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 26283 del 2022, secondo cui l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 come convertito dalla l. n. 215 del 2021, ha stabilito non soltanto che l’estratto di ruolo non è impugnabile, ma anche che il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che la disposizione si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, con la conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1.
L’impugnativa immediata del ruolo è dunque ammessa solo alle condizioni normativamente previste. L’interesse ad agire, di natura dinamica, può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione e deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, mediante la tempestiva rimessione in termini, e nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.. Nella specie il contribuente non ha dimostrato nei gradi di merito né in questa sede la sussistenza del proprio interesse ad agire. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio e l’originario ricorso dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.