Retribuzione di risultato dei dirigenti: diritto condizionato a obiettivi e certificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21769 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto a ricevere la retribuzione di risultato prevista dall’art. 44 del CCNL del 5 aprile 2001 per il personale dirigente dell’Area 1 sorge solo in presenza di quattro presupposti concorrenti: la preventiva e tempestiva determinazione degli obiettivi annuali nel rispetto dei principi di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 29/1993; la positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi; l’individuazione in sede di contrattazione collettiva integrativa delle modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati; l’attuazione, sempre in sede integrativa, della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di progetti specifici. La retribuzione di risultato non può essere erogata “a pioggia”, né è suscettibile di corresponsione automatica: essa presuppone la verifica del merito individuale. Qualora i presupposti non si siano realizzati per l’inerzia prolungata e ingiustificata della P.A., il lavoratore non può domandare direttamente il pagamento della voce retributiva, ma può chiedere il risarcimento del danno eventualmente patito, determinabile dal giudice anche in via equitativa.

Il Fatto

Alcuni dirigenti amministrativi di seconda fascia del Ministero della Giustizia hanno adito il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento del conguaglio sulla retribuzione di risultato per gli anni 2003, 2004 e 2005. Essi assumevano che il CCNL del 5 febbraio 2001 garantisse una retribuzione di risultato non inferiore al 20% del valore annuo della retribuzione di posizione, nei limiti delle risorse disponibili, e che l’accordo provvisorio del 16 febbraio 2005 avesse riconosciuto tale importo in via provvisoria e salvo conguaglio, da definirsi mediante la successiva contrattazione integrativa.

Poiché l’accordo definitivo del 19 aprile 2011 aveva fissato i criteri solo per il triennio 2006-2008, i dirigenti ritenevano che il conguaglio per gli anni 2003-2005 andasse calcolato applicando proprio quei criteri, che avrebbero reso liquido ed esigibile il credito. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello di Napoli ha riformato la decisione e i dirigenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, per la loro stretta connessione, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati. Sono risultati inammissibili i profili che criticavano l’accertamento di merito del giudice di appello sulla indisponibilità del fondo, sul rispetto della percentuale contrattuale e sulla consulenza tecnica, nonché la doglianza sulla interpretazione degli accordi decentrati, formulata in modo genericamente contestativo del significato attribuito dal giudice del merito, cui è riservata l’individuazione della volontà delle parti.

Nel merito la Corte ha ricostruito la disciplina dell’art. 44 del CCNL 5 aprile 2001. La norma subordina l’erogazione della retribuzione di risultato a una serie di adempimenti: gli obiettivi annuali devono essere determinati in via preventiva e tempestiva; i risultati di gestione devono essere positivamente verificati e certificati in coerenza con quegli obiettivi; la contrattazione integrativa deve individuare le modalità di determinazione dei valori retributivi collegati ai risultati e attuare la disciplina della retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi.

Poiché dagli atti non risultava quali fossero gli obiettivi per i quali i dirigenti avevano chiesto di essere pagati, né se li avessero conseguiti, né se l’amministrazione avesse certificato tale conseguimento, il diritto azionato è stato escluso. La Corte ha inoltre rilevato che, non essendo stata approvata la contrattazione integrativa necessaria a ripartire i fondi per il triennio 2003-2005, il credito non poteva essere fatto valere in giudizio. Il versamento del 20% disposto dall’accordo del 16 febbraio 2005 era ammissibile solo in quanto provvisorio, potendo essere integrato o restituito in ragione del risultato effettivamente conseguito.

La Corte ha confermato la lettura della corte territoriale: l’accordo integrativo del 20 luglio 2005 aveva destinato il residuo del fondo ad aumentare la retribuzione di posizione dei dirigenti di seconda, terza e quarta fascia, sicché il successivo accordo del 2011 non poteva riferirsi alle annualità 2003-2005, sia perché riguardava espressamente il periodo 2006-2008, sia perché le parti erano consapevoli dell’assenza di risorse residue. Ne conseguono l’irrilevanza del precedente Cass. Sez. L n. 7763 del 17 luglio 1995 e dell’art. 2099 c.c. invocati dai ricorrenti. Il ricorso è stato rigettato, con il principio di diritto secondo cui, in caso di inerzia dell’amministrazione, il dipendente può semmai chiedere il risarcimento del danno, provando gli obiettivi e il loro effettivo conseguimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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