IMU terreni agricoli montani 2014, esenzione solo con altitudine 601 metri (Cass. civ. Sez. V n. 21783 del 29.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per l’anno d’imposta 2014 l’esenzione IMU sui terreni agricoli è disciplinata dall’art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 16 del 2012, come modificato dall’art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, e dal d.m. 28.11.2014, che individua i Comuni esenti secondo il criterio dell’altitudine di 601 metri e oltre risultante dall’elenco ISTAT. L’art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 ha abrogato la disciplina previgente e ridefinito il beneficio in favore dei soli terreni situati nei Comuni classificati totalmente montani, con applicazione estesa anche al 2014 ma con salvezza del diritto già maturato in base al d.m. del 28.11.2014. Ne consegue che, per tale annualità, l’esenzione spetta esclusivamente ai terreni ricadenti nei Comuni ubicati a 601 metri e oltre sul livello del mare o classificati come totalmente montani, non assumendo rilievo la generica collocazione in area montana.
Il Fatto
Il contribuente impugnava il diniego opposto dal Comune in relazione alla richiesta di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2014 sui terreni agricoli di sua proprietà, per un importo complessivo di 10.684,00 euro. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso originario, ritenendo la costituzione del ricorrente avvenuta oltre il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Investita dell’impugnazione, la CTR accoglieva il gravame e, nel merito, riconosceva l’illegittima applicazione dell’imposta, sul presupposto che i terreni ricadessero in area montana e che le modifiche normative restrittive sopravvenute operassero solo dal 2015, senza efficacia retroattiva. Avverso tale decisione il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il contribuente non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del regime di esenzione IMU applicabile ai terreni agricoli per il periodo d’imposta 2014, ricostruendo l’evoluzione normativa succedutasi dal 2012 al 2015. Il punto di partenza è l’art. 4, comma 5-bis, del d.l. n. 16 del 2012, che ha rivisto la classificazione dei Comuni esenti eliminando il precedente criterio e introducendo quello collegato all’altitudine del Comune dal livello del mare.
Il d.m. 28.11.2014, emanato in attuazione di tale disposizione, ha stabilito che sono esenti i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’elenco ISTAT. Successivamente, l’art. 1 del d.l. n. 4 del 2015 ha abrogato la norma previgente e ridefinito il beneficio in favore dei terreni situati nei Comuni classificati come totalmente montani, con applicazione estesa anche al 2014, ma facendo salvo, per tale annualità, il diritto all’esenzione già spettante in virtù del d.m. del 28.11.2014.
Da questa ricostruzione la Corte ricava che, per il 2014, l’esenzione spetta esclusivamente ai terreni situati nei Comuni ubicati a 601 metri e oltre sul livello del mare e ai terreni ricadenti nei Comuni classificati totalmente montani secondo l’elenco ISTAT. Nel caso di specie, il Comune interessato risultava situato a 511 metri di altitudine e non classificato come montano: difettano quindi entrambi i presupposti.
La Corte esclude, inoltre, che tale conclusione sia incisa dalla sentenza n. 17/2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015. Il legislatore, adottando l’elenco ISTAT, ha fatto propri i criteri della legge n. 991 del 1952, tra cui quello altimetrico non è impiegato in via esclusiva ma accompagnato da parametri di bassa redditività, con la conseguenza che la nozione di montanità non si esaurisce in requisiti orografici.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito mediante rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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