Rendita catastale parco eolico, no abrogazione circolare 6/T del 2012 (Cass. civ. Sez. V n. 22295 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riguardo al rinvio per relationem, con attribuzione di valore normativo, alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati. La novella si è limitata a ridefinire l’oggetto della stima catastale, non le metodologie estimative. Ne consegue che, con specifico riguardo agli impianti eolici, escluso il computo delle torri e degli aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita può essere determinata sulla base del procedimento indiretto con approccio di costo, con esclusivo riguardo al valore degli immobili residui, cioè del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto si potrà tener conto delle spese tecniche, del profitto dell’imprenditore e degli oneri finanziari.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha rettificato la proposta di accatastamento DOCFA presentata dalla società proprietaria di un parco eolico. Nel dichiarare la rendita, la contribuente aveva escluso le componenti impiantistiche, compresa la torre-traliccio, in applicazione della legge n. 208/2015.

Dopo l’annullamento in primo grado per deficit motivazionale e la riforma in appello, la Cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, aveva chiesto al giudice del merito di accertare se la torre costituisse macchinario o impianto funzionale al processo produttivo e di rideterminare la rendita. I giudici di rinvio hanno escluso la torre dal calcolo e liquidato la rendita sommando i valori di suolo, fondazione, piazzola e cabina prefabbricata. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di rimessione alle Sezioni unite, escludendo che il contrasto sulle modalità di deduzione del vizio di motivazione integri una questione nomofilattica.

Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è infondato. La sentenza impugnata ha indicato gli elementi posti a fondamento del convincimento e ha argomentato in modo logico ed esauriente sull’inclusione funzionale della torre nell’unicum impiantistico. La critica ai pareri pro veritate attiene al libero convincimento del giudice, apprezzamento di merito insindacabile in legittimità.

Il secondo motivo è in parte inammissibile, in quanto volto a indurre una rivalutazione degli esiti probatori, e in parte infondato, poiché il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto già enunciato.

Il terzo motivo, che lamenta omessa pronuncia, è infondato: il vizio rileva solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto. Il giudice di merito, inoltre, non deve dar conto di ogni argomento difensivo, dovendosi ritenere disattesi per implicito quelli non esaminati.

Il quarto motivo è fondato. Escluso il valore della torre, il giudice di rinvio non ha considerato che resta ferma l’operatività del criterio di stima diretta, comprensivo del procedimento indiretto di cui all’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014. Sui valori residui vanno computate le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari. Il ricorso è accolto nei limiti di tale motivo e la causa è rinviata in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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