La questione rimasta assorbita sopravvive alla cassazione e va esaminata nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 11375 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione preliminare di merito che il giudice d’appello abbia ritenuto assorbita o superflua, decidendo la lite secondo il criterio della ragione più liquida, non è coperta da giudicato implicito e non deve essere veicolata con ricorso incidentale nel giudizio di legittimità. In caso di accoglimento del ricorso principale e di cassazione con rinvio, tale questione rimane viva e può essere riproposta, sicché il giudice del rinvio è tenuto ad esaminarla. Il principio vale anche per le eccezioni di merito rilevabili d’ufficio, quale la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, che, essendo stabilita in favore dell’Amministrazione finanziaria e attinente a situazioni non disponibili, è sottratta al regime delle nuove eccezioni e trova il proprio limite solo nel giudicato.

Il Fatto

Il contribuente proponeva distinti ricorsi per la cassazione di tre sentenze con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva rigettato gli appelli dell’Agenzia delle entrate, confermando il rigetto dei ricorsi avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso IRAP per gli anni d’imposta 2012, 2013 e 2014. La Corte di cassazione accoglieva i ricorsi, cassando le decisioni d’appello.

Riassunti i giudizi e riuniti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva parzialmente gli originari ricorsi, riconoscendo il diritto al rimborso per i soli proventi derivanti dall’attività di sindaco e di consigliere di amministrazione. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame dell’eccezione di decadenza dal rimborso per i versamenti dell’anno 2012.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza dell’Amministrazione finanziaria, la quale aveva dedotto che la CGT di secondo grado non aveva esaminato l’eccezione di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, riproposta anche in sede di giudizio di rinvio.

I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricostruito la vicenda processuale, rilevando che l’eccezione era stata formulata dall’Ufficio nelle controdeduzioni sia in primo che in secondo grado e che, in entrambi i gradi, era rimasta assorbita dalla pronuncia di rigetto nel merito, fondata sulla ritenuta sussistenza dei presupposti dell’imposizione. La Corte ha quindi escluso che su tale questione si fosse formato il giudicato, proprio perché espressamente non esaminata.

La Corte ha ricordato il principio per cui, quando la sentenza impugnata abbia risolto, sia pure implicitamente, una questione preliminare in senso sfavorevole alla parte vittoriosa, quest’ultima, per sottoporla all’esame del giudice di legittimità, ha l’onere di proporre ricorso incidentale. Ha precisato, tuttavia, che tale onere non sussiste per le questioni rimaste assorbite, in quanto l’art. 346 c.p.c. non trova applicazione nel giudizio di cassazione. Su tali questioni non si forma giudicato implicito e, in caso di accoglimento del ricorso, esse possono essere riproposte e decise nel giudizio di rinvio.

Estendendo i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 21272/2025 in tema di eccezioni processuali, la Corte ha affermato che la medesima conclusione vale quando la questione sia stata ritenuta superflua in applicazione del criterio della ragione più liquida. In tale evenienza, la legittima decisione per saltum del merito non neutralizza la questione preliminare, che, proprio perché legittimamente non decisa, non deve essere veicolata con ricorso incidentale e rimane viva nel giudizio di rinvio. Tale conclusione vale a maggior ragione per le eccezioni rilevabili d’ufficio, come la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, che trova il proprio limite esclusivamente nel giudicato.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio l’esame dell’eccezione di decadenza e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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