Equa riparazione: durata ragionevole unitaria tra cognizione e ottemperanza (Cass. civ. Sez. II n. 22385 del 03.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la durata ragionevole del giudizio di cognizione instaurato ai sensi della legge n. 89/2001 e della correlata fase esecutiva va considerata unitariamente e individuata in un anno. La verifica del ritardo non può essere condotta separatamente su ciascun grado o fase, dovendosi avere riguardo all’intera pendenza del processo presupposto. Ne consegue che, una volta accertata la durata complessiva delle due fasi, il superamento dello standard di un anno è indennizzabile, con onere a carico del Ministero competente in ragione della fase cui il ritardo è imputabile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello di Napoli la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno per irragionevole durata di un precedente giudizio di equa riparazione, comprensivo della fase di cognizione dinanzi alla Corte d’appello e del successivo giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Campania. Il Consigliere delegato aveva accolto parzialmente la domanda; la Corte d’appello, in sede di opposizione, aveva invece rigettato la pretesa, ritenendo il residuo periodo non indennizzabile perché inferiore a sei mesi.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge n. 89/2001 e della Convenzione EDU in ordine alla individuazione della durata ragionevole e alla sua natura unitaria. I Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la determinazione della durata ragionevole del giudizio di equa riparazione quando alla fase di cognizione segua una fase di ottemperanza. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse individuarsi in cinque mesi, o in via gradata in un anno, e che la Corte territoriale avesse errato fissandolo in un anno e sei mesi.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui “la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato – debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato”, richiamando Cass. Sez. U. n. 19883/19 e, da ultimo, ord. n. 18397/23. In esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 36/16, la durata ragionevole della fase di cognizione di equa riparazione e della correlata esecuzione è di un anno, come confermato da Cass. civ. Sez. VI-II, ordinanza n. 2469 del 2023, che richiama Cass. Sez. II, ordinanza n. 10182 del 30.03.2022.
La Corte precisa il metodo di calcolo: rilevati i tempi delle due fasi, la durata va riferita all’intera pendenza del processo presupposto, senza verificare se ciascun grado o fase abbia superato il proprio standard di ragionevolezza. Non è dunque corretto scomporre il giudizio e valutare separatamente cognizione e ottemperanza.
Applicando tali principi, il giudizio di cognizione, iniziato il 14.03.2018 e definito il 10.07.2018, è durato quattro mesi; il giudizio di ottemperanza, iniziato l’08.05.2019 e concluso il 27.10.2020, è durato un anno e cinque mesi. Complessivamente il processo presupposto ha avuto una durata di un anno, nove mesi e quindici giorni, superiore al termine ragionevole di un anno.
La domanda è pertanto fondata con riferimento alla fase di ottemperanza, con conseguente incidenza dell’indennizzo sul Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo Cass. n. 33764/2022, poiché il ritardo irragionevole è attribuibile unicamente al giudizio svoltosi dinanzi al TAR Campania. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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