Ricorso in cassazione inammissibile se le censure non attengono al decisum (Cass. civ. Sez. III n. 22524 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio. Il vizio di motivazione, dopo la modifica dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 83/2012, è ravvisabile solo quando la parte motiva si collochi sotto la soglia del “minimo costituzionale”, nelle quattro ipotesi individuate dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Esso, pertanto, è ormai solo testuale, dovendo emergere immediatamente dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Il capo sulle spese deve essere censurato mediante l’individuazione degli specifici errori commessi dal giudice, con indicazione delle singole partite contestate e delle voci di tariffa violate.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un preavviso di fermo disposto in forza di due cartelle esattoriali, entrambe relative a sanzioni per violazioni del codice della strada. L’opposizione era stata accolta solo parzialmente dal Giudice di pace, con annullamento del preavviso limitatamente a una delle cartelle e conferma nel resto.
Proposto appello, il Tribunale lo aveva rigettato, rilevando che l’importo di una delle cartelle risultava pagato dal contribuente dopo l’introduzione del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la notifica della cartella era validamente effettuata e il termine prescrizionale quinquennale non ancora decorso. Le spese di cancellazione del preavviso di fermo restavano quindi a carico del contribuente. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile in ciascuno dei motivi. Il primo motivo, con cui si denuncia ultrapetizione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata — individuata nella legittimità del fermo nonostante la sopravvenuta estinzione, per la sola debenza delle spese di cancellazione — ma prospetta un vizio in realtà insussistente, essendosi il giudice d’appello limitato a trarre conseguenze giuridiche da un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado.
Il Collegio ribadisce il principio secondo cui la proposizione di censure prive di specifiche attinenze al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità rilevabile anche d’ufficio, richiamando Cass. Sez. 6-1 n. 20910 del 2017, Cass. Sez. 6-3 n. 13735 del 2020 e Cass. Sez. 2 n. 9450 del 2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il vizio di motivazione. La motivazione è presente e non può attribuirsi rilievo al riferimento al “fermo” anziché al “preavviso di fermo“, verosimilmente frutto di un lapsus calami, poiché il giudice d’appello mostra di avere ben chiaro l’oggetto del giudizio. Dopo la modifica dell’art. 360 cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 83/2012, il vizio è ravvisabile solo sotto la soglia del “minimo costituzionale”, nelle quattro ipotesi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, qui neppure idoneamente prospettate. La censura è formulata in spregio al principio per cui il vizio deve emergere immediatamente dal testo della sentenza, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, essendo ormai solo testuale.
Il terzo motivo, relativo al capo sulle spese, è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. Il capo deve essere censurato attraverso l’individuazione degli specifici errori attribuiti al giudice, non essendo sufficiente il semplice riferimento a prestazioni liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima. Neppure la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. ha consentito la specificazione richiesta, essendo la doglianza rimasta in sommarie indicazioni.
La Corte condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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