Rimborso IRPEG, il divieto di eccepire la prescrizione cessa dopo un decennio (Cass. civ. Sez. V n. 22570 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria l’obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. Si tratta di norma imperativa, rivolta al perseguimento di un interesse pubblico, la cui violazione è rilevabile d’ufficio dal giudice. L’obbligo non è però perpetuo: esso cessa dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge, arco temporale corrispondente all’intero decorso di un nuovo termine prescrizionale. Decorso tale periodo si riespande la regola generale di normale eccepibilità della prescrizione.

Il Fatto

Una società contribuente presentava istanza di rimborso delle somme versate in esubero a titolo di ILOR e IRPEG, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 1986, 1987 e 1988. L’Ufficio emetteva provvedimento di diniego, rilevando che l’istanza, in mancanza di precedenti atti interruttivi, non poteva trovare accoglimento per intervenuta prescrizione del diritto.

La società impugnava il diniego limitatamente al credito IRPEG, invocando la violazione dell’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003, che consente all’Amministrazione di erogare le eccedenze dovute in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza far valere la prescrizione. La C.t.p. respingeva il ricorso; la C.t.r. della Lombardia, in accoglimento dell’appello, dichiarava spettante il rimborso. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Ufficio si fonda sull’error in iudicando in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, che aveva letto l’art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 come divieto assoluto per l’Amministrazione di eccepire la prescrizione del credito tributario.

La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 12284 del 7 maggio 2024, che ha composto il contrasto. Le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione impone all’Amministrazione un obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze IRPEF e IRPEG sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997.

Poiché si tratta di norma imperativa volta a perseguire un interesse pubblico, la sua violazione può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tuttavia, l’obbligo non permane in perpetuo. Benché non si tratti propriamente di norma sulla prescrizione, ma sul regime della sua opponibilità in sede amministrativa ed eccepibilità nel processo, l’aspetto procedurale cede all’effetto sostanziale: il credito può essere esercitato, senza timore di eccezione estintiva, anche dopo l’inutile decorso del termine decennale.

La Corte esclude però che l’ordinamento tolleri un credito di rimborso imprescrittibile sine die. Tale esito confliggerebbe con il rigido regime prescrizionale e decadenziale che scandisce il rapporto tributario e con la ratio contingente della norma, connessa al condono, al nuovo sistema dei rimborsi per compensazione e alla soppressione dell’IRPEG nel 2004. Un’imprescrittibilità illimitata solleverebbe inoltre dubbi di legittimità costituzionale ex artt. 3 e 97 Cost., sul piano della ragionevolezza e del buon andamento dell’Amministrazione.

Da qui l’esigenza di un’interpretazione conforme: il divieto si caduca e la regola generale di normale eccepibilità, ex artt. 2934 segg. cod. civ., si riespande una volta decorso un decennio dall’entrata in vigore della legge. Nel caso di specie la richiesta di rimborso è stata avanzata il 18 maggio 2017, ben oltre lo spirare del decennio. La Corte ribadisce che l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente, con compensazione delle spese per l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite nel corso del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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