Allaccio abusivo e responsabilità del titolare dell’utenza elettrica (Cass. civ. Sez. V n. 22658 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di alterazione del funzionamento del contatore per la fornitura di energia elettrica, realizzata mediante allacciamento abusivo di un cavo a monte del contatore, è sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 504/1995 la condotta del titolare dell’utenza rifornita che non abbia osservato gli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo da parte di terzi dell’utenza di cui egli è intestatario. La responsabilità sussiste indipendentemente dall’accertamento di chi abbia materialmente realizzato l’allaccio abusivo e dalla presenza di uno o più contratti di locazione dell’immobile rifornito. Il mero tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta integra la fattispecie sanzionatoria, senza che rilevi il mancato collegamento materiale del cavo al momento della verifica.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane irrogava a una società, proprietaria di un immobile commerciale concesso in locazione a terzi, una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 59, commi 2 e 3, T.U. 504/95, in relazione all’omessa vigilanza su un’unità immobiliare abusivamente allacciata alla rete elettrica nazionale. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione, fondato sul verbale con cui i funzionari del gestore accertavano la presenza di un cavo collegato alla rete elettrica senza transito attraverso l’apposito misuratore.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso introduttivo della società, rilevando che l’allaccio non era operativo, che nessun soggetto era stato identificato quale autore materiale della condotta e che non risultava alcuna manomissione del contatore. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania confermava integralmente la decisione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 2, commi 3 e 4, d.lgs. n. 504/1995 prevede che l’imposta è esigibile anche quando si accerti il difetto delle condizioni di consumo per beneficiare di un’aliquota ridotta o di un’esenzione, ed è obbligato al pagamento il destinatario registrato, ossia il titolare dell’utenza rifornita.
Quanto all’art. 59, d.lgs. n. 504/1995, nella versione applicabile ratione temporis successiva alla novella del d.lgs. n. 26/2007, il Collegio individua due condotte potenzialmente rilevanti: l’alterazione del funzionamento dei congegni o la manomissione dei suggelli per la misurazione dell’energia, e la sottrazione o il tentativo di sottrazione dell’energia al regolare accertamento dell’imposta.
Il giudice di merito aveva escluso la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della sanzione, valorizzando la natura di meri atti preparatori della condotta e l’impossibilità di riferire la violazione a una persona fisica. La Corte ritiene invece sussistente la denunciata violazione di legge, poiché il comma 3 sanziona anche il mero tentativo di sottrazione dell’energia.
L’allaccio abusivo alla rete elettrica, per la presenza di un cavo a monte del contatore idoneo al prelievo irregolare, configura un’alterazione del funzionamento dei congegni di misurazione. Non costituisce impedimento il fatto che al momento della verifica l’allaccio non fosse operativo perché il cavo non era materialmente collegato.
La sentenza impugnata dà atto che la verifica fu effettuata a carico della società, ma non trae le dovute conseguenze: la responsabilità del titolare dell’utenza sussiste in caso di inadempimento del conduttore agli obblighi derivanti dal T.U.A., in forza degli obblighi di custodia e vigilanza circa il regolare utilizzo dell’utenza ai fini del pagamento dell’energia e dell’imposta. Accolto il primo motivo, le ulteriori doglianze restano assorbite; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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