Scissione ex art. 115 Tuel: avanzo da scissione fiscalmente irrilevante (Cass. civ. Sez. V n. 22823 del 07.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito imponibile delle società, la scissione societaria prevista dall’art. 115, comma 7, Tuel non deroga ai principi di neutralità e simmetria fiscale della fusione e della scissione di cui agli artt. 172 e 173 Tuir, né opera un’equiparazione quoad effectum tra scissione e conferimento. L’avanzo generato dall’operazione straordinaria, riconducibile alla previsione di perdite e oneri futuri, ove iscritto ex art. 2504-bis, comma 4, cod. civ. tra i fondi rischi ed oneri e concretamente utilizzato per coprire oneri e perdite civilistiche, è fiscalmente irrilevante e non determina alcun prelievo. Gli accantonamenti a fondi rischi privi dei requisiti di certezza e obiettiva determinabilità non sono deducibili e restano fondi tassati.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un’azienda speciale, subentrata a una società per azioni in esito a una scissione parziale, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009. L’Ufficio recuperava a tassazione un reddito d’impresa, contestando la deducibilità di un accantonamento e la variazione in diminuzione operata in dichiarazione per l’utilizzo del fondo pensioni e del fondo contenzioso, originati dal giroconto del fondo rischi da scissione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello erariale, limitava l’annullamento al solo secondo rilievo. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., censurando il capo confermativo della sentenza di primo grado per motivazione apparente. Il motivo è inammissibile: il medesimo capo era censurato sotto profili incompatibili. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4, presuppone l’assenza di qualsiasi provvedimento sulla domanda; il vizio di omessa motivazione postula un esame avvenuto ma affetto da pretermissione di uno specifico fatto storico, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile.

Con il secondo motivo l’Amministrazione sosteneva che l’art. 115, comma 6, Tuel, prevedendo l’esenzione della plusvalenza e il pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori di perizia, renderebbe fiscalmente rilevanti anche le poste passive, e dunque il fondo rischi da scissione: la sua caduta di funzione avrebbe generato una sopravvenienza attiva tassabile, con conseguente indeducibilità degli utilizzi.

La Corte richiama l’art. 107, comma 4, Tuir, che non ammette deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti: i fondi in questione esprimono passività incerte nell’an e nel quantum e assumono natura di fondi tassati. Il recupero non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione di un esercizio posteriore, poiché il prelevamento dalla riserva non esprime un reddito del nuovo periodo ma il mero impiego di un reddito pregresso.

La doglianza è infondata. La norma speciale non esclude espressamente l’applicazione della disciplina generale del Tuir in materia di tassazione dei fondi, né questa presenta profili di incompatibilità con l’art. 115, comma 7, Tuel. Non è conferente la valorizzazione della contropartita in termini di maggiori ammortamenti: le disposizioni evocate si limitano a prevedere un’esenzione fiscale, non attribuiscono rilevanza reddituale alle passività contabili né vincolano le riserve da scissione. Conferimento e scissione restano operazioni ontologicamente diverse. Il ricorso incidentale, che censurava la tassazione degli interessi attivi su contributi in conto impianti e l’irrogazione delle sanzioni, è rigettato, non ricorrendo oggettive condizioni di incertezza normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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