Notifica a mezzo posta dell’ordinanza ingiunzione e termini di opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 22824 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
All’ordinanza ingiunzione notificata a mezzo del servizio postale si applicano le norme sulla notificazione degli atti processuali di cui alla legge n. 890 del 1982, e non quelle degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ. Il termine per l’opposizione decorre pertanto dal perfezionamento della notificazione secondo la disciplina postale, che si verifica con il ricevimento del plico da parte del destinatario. La spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto non integra il momento perfezionativo della notificazione e non fa decorrere il termine. Ne consegue la tempestività o la tardività dell’opposizione a seconda della data di ricezione effettiva del plico, accertata dal giudice di merito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 25 gennaio 2022, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal contribuente avverso un’ordinanza ingiunzione emessa per omesso versamento di contributi esonerativi relativi ad alcuni lavoratori disabili. I giudici di appello hanno ritenuto l’opposizione tardiva, perché proposta oltre il termine di trenta giorni previsto dalla normativa applicabile, e hanno comunque ravvisato l’interruzione della prescrizione per effetto del verbale di accertamento.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, il primo dei quali incentrato sulla tempestività dell’opposizione e sull’individuazione della disciplina di notificazione applicabile. L’ispettorato del lavoro si è costituito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della tempestività dell’opposizione, ritenendola assorbente rispetto al merito. Il ricorrente sosteneva che all’ordinanza ingiunzione dovessero applicarsi le norme sulla notificazione degli atti processuali e che l’art. 145 cod. proc. civ. escludesse tanto la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ. quanto quella della legge n. 890 del 1982.
Il Collegio respinge questa impostazione ricordando che, quando la notificazione avviene a mezzo del servizio postale, trovano applicazione le relative norme di cui alla legge n. 890 del 1982, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 15617 del 2005). Il percorso argomentativo muove dunque dalla natura del mezzo utilizzato per la notificazione e non dalla qualificazione dell’atto notificato.
Su questa base la Corte conferma l’accertamento compiuto dalla corte territoriale. L’ordinanza ingiunzione risulta notificata in data 4 maggio 2013, cioè dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata di comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto, avvenuta il 24 aprile 2013, come emerge dal timbro postale apposto sulla ricevuta presente in atti. Il perfezionamento della notificazione si collega quindi alla ricezione del plico, non alla spedizione della comunicazione.
Ne discende il rigetto del primo motivo di ricorso. Il secondo motivo, che investe il merito della controversia e denuncia la violazione del giudicato interno con riferimento alla statuizione sulla prescrizione, resta assorbito per effetto della preliminare declaratoria di tardività dell’opposizione. La Corte non si pronuncia quindi sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte intimata, e dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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